Codice di Procedura Penale art. 643 - Riparazione dell'errore giudiziario.Riparazione dell'errore giudiziario. 1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione [637], se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna [314]. 2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato. 3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657, comma 2. InquadramentoGeneralmente quando si parla di errore giudiziario si fa riferimento ad una conseguenza possibile e ineludibile di ciascun percorso processuale. Invero, nell’ambito del processo penale, l’eventuale errore giudiziario scaturisce da una c.d. decisione ingiusta basata sul mancato rispetto delle regole procedurali ovvero dalla ricostruzione del merito non corrispondente alla realtà dei fatti (o alla diversa realtà emersa da un secondo giudizio). Ciò, naturalmente, assume una particolare rilevanza, in quanto si è ben consapevoli di come la sentenza di condanna sia in grado di incidere così significativamente e, altresì, negativamente sull’esistenza stessa dell’imputato: si pensi alla sua libertà personale, alla sua capacità lavorativa, alla sua vita privata e familiare. Tuttavia, in un sistema processuale risulta alquanto difficile eliminare radicalmente l’errore giuridico; pertanto, ciascun ordinamento è tenuto a dotarsi, in primo luogo, di strumenti procedurali che ne prevengano la produzione e, in secondo luogo, predisporre rimedi riparatori idonei a garantire ex post un ristoro a chi abbia subito l’errore giudiziario. Per quanto la norma preveda – oltre alla corresponsione di somme di danaro – altre forme di risarcimento (costituzione di una rendita vitalizia, ospitalità in un istituto a spese dello Stato) è senz'altro la prima forma la più comune. Quale la natura dell’istituto della riparazione? Secondo una prima teoria l’istituto va collocato entro gli schemi della responsabilità statale per atto illecito, osservando che l’ingiusta sentenza è pronunciata dal giudice ed effetto di un suo errore, ma di essa, atto volontario e illegittimo, risponde direttamente ed obiettivamente lo Stato che si è assunto la funzione giurisdizionale. Secondo altra teoria, invece, il carattere privato del diritto alla riparazione va dedotto dall’asserzione del carattere economico degli interessi coinvolti. La natura della riparazioneÈ stato precisato in giurisprudenza che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato; e ciò in applicazione dell'art. 24, comma 4, Cost. oltre che dell'art. 5, comma 5, Cedu e dell'art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso: l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'ingiustizia (Cass. IV, n. 20916/2005). L'origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico. Il criterio seguito dalla legge, che esclude una tutela obbligata di tipo risarcitorio, risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'errore giudiziario, o dell'ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito, ma anche la prova dell'entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata sull'art. 24, comma 4, Cost., sull'art. 5, comma 5, Convenzione EDU e sull'art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni. Esiti dell'opzione prescelta dal legislatore sono, da un lato, l'utilizzo di criteri equitativi per il ristoro delle conseguenze di un atto lecito dannoso; dall'altro, la possibilità per il giudice di fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria (desunta dal mancato richiamo all'equità nell'art. 643 a differenza di quanto previsto nell'art. 314), tra l'altro funzionali a restringere i margini di discrezionalità nelle decisioni concernenti le conseguenze tanto della privazione della libertà quanto della condanna. Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve inoltre tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna (Cass. IV, n. 24359/2006). Su questo punto, non può in primo luogo ritenersi corretto il procedimento che tenga conto, quale fonte del danno, del solo periodo di privazione della libertà personale, magari adducendo l'infondatezza della domanda di riparazione per assenza di prove del collegamento causale tra la privazione della libertà personale e il danno senza adeguata analisi dell'ulteriore fonte di possibile danno costituita dalla condanna e dal procedimento penale nel suo complesso. Con riguardo ai limiti delle somme liquidabili, si è affermato che la riparazione dell'errore giudiziario si differenzia dalla riparazione per ingiusta detenzione sia per l'eccezionalità della previsione di un tetto ma, soprattutto, per la diversità della natura del titolo privativo della libertà personale nell'ingiusta detenzione (un titolo provvisorio soggetto a verifiche successive e assistito dalla presunzione di non colpevolezza) rispetto alle conseguenze, di ben altro rilievo, provocate da una condanna non più soggetta a impugnazione e atta a rimuovere l'indicata presunzione (Cass. IV, n. 2050/2004; Cass. IV, n. 532/1994). Sotto questo aspetto, si è tuttavia affermato che, se si correla in maniera apodittica la misura dell'indennizzo al criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza sulla base del predetto tetto, fissato dall'art. 315, comma 2, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (Cass. S.U., n. 24287/2001), non si fa buon governo dei princìpi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. IV, n. 44914/2023, nella cui parte motiva si è affermato che, con riguardo agli strumenti di accertamento del danno patrimoniale, occorre ritenere che il giudice della riparazione non possa sindacare l'omessa produzione di una relazione tecnica che renda intellegibili i dati forniti dalla parte istante, essendo potere e dovere del giudice disporre una perizia che, lungi dal costituire una sostituzione all'inerzia della parte, è strumento idoneo a fornire l'apporto tecnico necessario a tal fine). In ogni caso, nel liquidare l'indennità il giudice è vincolato esclusivamente a non superare il tetto massimo normativamente stabilito, ma non è tenuto a ripartire proporzionalmente tale importo tra le tre voci di danno elencate dall'art. 643, né può fissare per le stesse un ulteriore limite individuato nella terza parte di quello massimo (Cass. IV, n. 40296/2008). I rimedi per la riparazione di un errore giudiziarioIl lungo percorso legislativo e giurisprudenziale ha condotto oggi il nostro ordinamento a riconoscere le condizioni e i modi per la riparazione di un errore giudiziario. In particolare, un esplicito riferimento è fatto attraverso la nostra Carta costituzionale, ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, il quale afferma che «La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». A ben vedere, il legislatore usa parole attente e precise: parla di «riparazione» e non di ‟risarcimentoˮ o ‟indennizzoˮ, dando il senso di una vera e propria compensazione. La differenza è evidente: il risarcimento viene imposto dalla legge per riparare ad un danno ingiusto; l'indennizzo, invece, è previsto in tutti quei casi in cui non si può parlare di danno ingiusto, ma viene ritenuto comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma, in modo da riequilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Le tipologie di riparazione previste dal nostro ordinamento sono: - la riparazione dell'errore giudiziario emerso in seguito alla revisione di una sentenza di condanna ai sensi degli artt. 643-647; - la riparazione per l'ingiusta detenzione, disciplinata dagli artt. 314-315, quale derivazione del diritto riconosciuto dall'art. 24, comma 4, Cost. Per quanto concerne la riparazione dell'errore giudiziario emerso in seguito alla celebrazione del procedimento di revisione, una condizione indispensabile per avviare un procedimento di riparazione del danno è rappresentata dalle forme di proscioglimento di cui agli artt. 529, 530 e 531. Si tratta di sentenze che abbiano riconosciuto l'errore giudiziario contenuto in una sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio ordinario o rito alternativo o in un decreto penale di condanna: provvedimenti tutti divenuti irrevocabili. La riparazione dell'errore giudiziario è concessa anche nel caso di proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (Cass. IV, n. 22924/2004), ai sensi dell'art. 530, comma 2, e nel caso di proscioglimento fondato su una causa di giustificazione o di non punibilità, anche se ritenuta sussistente in forma dubitativa. È, invece, esclusa la riparazione: per la parte di pena computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, ex art. 657, comma 2 (art. 643, comma 3); per il proscioglimento per non imputabilità o non punibilità per «altra ragione», ex art. 530; per le ipotesi di mancanza di condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione, ex art. 529; per l'ipotesi di estinzione del reato, ex art. 531. Secondo parte della dottrina, nell'alveo degli errori giudiziari suscettibili di riparazione dovrebbe rientrare l'errore di fatto che sia stato riconosciuto all'esito di un giudizio instaurato con ricorso straordinario per errore di materiale o di fatto ex art. 625-bis, trattandosi, analogamente ai casi che legittimano la richiesta di revisione, di erronee affermazioni di responsabilità. Nel caso del procedimento ex art. 625-bis, inoltre, l'esito del giudizio potrebbe anche consistere nella diminuzione della pena inflitta al condannato per effetto dell'errore di fatto successivamente riparato, con la conseguenza che, a differenza del procedimento di revisione, anche una modifica della sentenza di condanna potrebbe legittimare una richiesta di riparazione in riferimento al periodo di pena scontato illegittimamente. La riparazione per ingiusta detenzione è, invece, riconosciuta tutte le volte che il procedimento si conclude con una pronuncia favorevole per l'imputato in precedenza sottoposto ad una misura cautelare. In quest'ultimo caso, infatti, l'ordinamento riconosce il diritto ad una equa riparazione per la custodia cautelare subìta a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile: perché il fatto non sussiste; per non aver commesso il fatto; perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il diritto all'equa riparazione spetta anche al prosciolto o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dal codice di rito. Altresì, le disposizioni sull'equa riparazione si applicano anche in favore dei soggetti nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (ordinanza o decreto), ovvero sentenza di non luogo a procedere. Con riferimento alla riparazione per ingiusta detenzione è previsto – a differenza della riparazione dell'errore giudiziario – un limite massimo alla indennità; dunque, occorre prendere in considerazione diversi parametri, quali: la durata della custodia cautelare sofferta; la modalità di privazione della libertà personale; l'assenza di elementi di colpa; le conseguenze personali provocate dalla custodia cautelare; le eventuali conseguenze sulla salute. Per la liquidazione del danno il giudice può utilizzare sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita (Cass. IV, n. 25886/2018, in cui si è affermato che il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria; Cass. IV, n. 2050/2004, nella quale la Corte ha passato in rassegna le varie voci di danno riconosciute nella pronuncia di merito, verificandone la conformità ai principi civilistici e giungendo, per tale via, al parziale annullamento con rinvio della stessa pronuncia relativamente ad alcune di dette voci). Le cause di esclusioneLimite oggettivo alla possibilità di ottenere il ristoro pecuniario è il fatto di avere dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario. Si tratta di ipotesi remota ma non sconosciuta alle aule di giustizia. Integra il profilo di colpa grave ostativo al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario l'aver tenuto nel corso del processo una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza, senza fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi a sua disposizione utili per evitare l'errore (Cass. III, n. 15725/2009), disinteressandosi delle vicende del processo e astenendosi dal fornire spiegazioni all'autorità giudiziaria, si che la sopravvenuta sentenza di condanna possa ritenersi evento prevedibile dalla generalità delle persone di ordinaria esperienza (Cass. IV, n. 1366/1992). Tale condotta dovrà essere valutata anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario (Cass. IV, n. 25653/2022). Rimangono al di fuori di tale ambito le inefficienze e gli errori della difesa tecnica che non siano riconducibili direttamente alla condotta dell'imputato (Cass. III, n. 13739/2011). La riparazione per l'errore giudiziario è, quindi, condizionata alla mancanza di un presupposto “negativo”: pur in presenza del riconoscimento dell'errore, infatti, occorre che il condannato non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario (Cass. III, n. 36228/2021). Il concetto di dolo, in tale sede, è stato ricostruito in riferimento alla diversa funzione che l'elemento psicologico assume per la valutazione della meritevolezza della riparazione rispetto all'accezione di dolo tipizzata ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Si tratta, quindi, di un dolo apprezzabile secondo i criteri della teoria generale del negozio giuridico e consiste quindi in qualunque comportamento, anche omissivo, volto, con artifici e raggiri, ad ingannare ed alterare il quadro degli elementi valutabili dal giudice ai fini della decisione; si tratta, quindi, di una condotta che ha avuto un'incidenza causale rilevante per la determinazione dell'errore giudiziario (Cass. IV, n. 2569/1999). La colpa grave (Cass. IV, n. 1366/1993), invece, è individuabile nella condotta caratterizzata da noncuranza, negligenza, incuria e indifferenza per le conseguenze dei propri atti ai fini penali; disinteresse per le vicende del proprio processo; astensione dal fornire spiegazioni all'autorità giudiziaria; condotte tutte che, nella generalità delle persone di ordinaria esperienza, sono tali da rendere prevedibile per l'autore delle stesse, una sentenza di condanna. Si è affermato che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e l'apporto di essa alla verificazione dell'evento (Cass. III, n. 25653/2022). Inoltre, a differenza della disciplina inerente la riparazione per l'ingiusta detenzione, nella quale viene valorizzato anche il concorso di colpa dell'indagato/imputato nella realizzazione dell'errore giudiziario, per la riparazione dell'errore emerso in seguito a revisione, il legislatore ha ristretto il campo delle cause di esclusione, probabilmente in ragione della diversità dei due istituti, l'uno riferito a situazioni fluide, in quanto legate alle esigenze cautelari, l'altro derivante da un accertamento di merito completo. I parametri di determinazioneNel caso in cui sia riconosciuto l'errore giudiziario in seguito all'accoglimento della domanda di revisione, al prosciolto spettano, in primo luogo, le restituzioni delle somme specificate nell'art. 639 che, evidentemente, derivavano a vario titolo dalla sentenza di condanna travolta dalla revisione. Nella specie si tratta delle somme pagate: per le pene pecuniarie in esecuzione della condanna; per le misure di sicurezza patrimoniali; per le spese processuali e di mantenimento in carcere; per il risarcimento dei danni alla parte civile (citata per il giudizio di revisione). Vengono, altresì, restituite le cose che sono state confiscate, ad eccezione di quelle previste nell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. Accanto alle restituzioni in senso tecnico, inoltre, il codice di rito prevede due forme di riparazione finalizzate a fornire un ristoro a chi abbia subito una condanna ingiusta, con le conseguenze patrimoniali e di reputazione che ne conseguono. Quanto al primo aspetto, in favore del prosciolto sono previste, alternativamente, le seguenti misure: pagamento di una somma di denaro commisurata, ex art. 643, commi 1 e 2, alla durata della eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna; costituzione di una rendita vitalizia, in considerazione delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno; accoglimento dell'avente diritto, a sua richiesta, in un istituto a spese dello Stato. Per quanto concerne, invece, il recupero della dignità e reputazione del prosciolto, è previsto il meccanismo riparatorio della pubblicazione, a spese dello Stato, di un estratto della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione del processo che, a richiesta dell'interessato, deve essere pubblicata nel Comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata ed in quello di ultima residenza del condannato, nonché su un giornale indicato dal richiedente. I parametri di calcolo della somma dovuta riconosciuti dalla giurisprudenza sono risultati, nonostante le premesse sopra richiamate, assai ampi e per certi versi contraddittori posto che è stata riconosciuta la possibilità per il giudice di utilizzare sia il criterio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo secondo le regole stabilite dagli artt. 1226 e 2056, comma 1, c.c., limitandolo alle voci non esattamente quantificabili (Cass. IV, n. 25886/2018; Cass. IV, n. 10878/2012). All'esito del giudizio di revisione favorevole all'imputato, il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale ricollegabile alla ingiusta detenzione subita (Cass. IV, n. 25886/2018). È stato comunque doverosamente sottolineato dalla giurisprudenza che, nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, tuttavia, il danno biologico deve essere valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno, nonché la gravità dei danni alla salute provocati dalla ingiusta detenzione e dal processo subito consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché la liquidazione cui si perviene non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari, che comunque costituiscono il metodo adottato dal diritto vivente. Il danno rilevante attiene non soltanto ai pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche a quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare subita nel corso del processo (Cass. IV, n. 10236/2020). Secondo principi universalmente condivisibili, è stato inoltre ritenuto risarcibile anche il danno da «perdita di chance», consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato (Cass. IV, n. 24359/2006, nella quale la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a un'ipotesi congetturale, ravvisabile nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a un concorso). Devono invece essere ricomprese fra tali voci le spese sostenute per ottenere il dissequestro degli immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, quando trattasi di procedure che, seppure avviate in precedenza, abbiano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di beni di proprietà del ricorrente sequestrati e confiscati; la perdita dei risparmi utilizzati per la cura dei figli e per le spese di costituzione di parte civile degli stessi (Cass. IV, n. 24359/2006); differenze retributive non percepite, spese processuali, spese per cause di lavoro e danno non patrimoniale (Cass. III, n. 26739/2011). Va comunque segnalato che sussiste comunque la necessità di accertare la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e il suo apporto alla verificazione dell'evento (Cass. III, n. 48231/2016): invero, rimane fermo il principio per cui la concorrente condotta colposa della vittima, pur non ostativa al riconoscimento del diritto, deve essere valutata dal giudice ai fini della determinazione dell'indennizzo (Cass IV, n. 13504/2017). La riparazione in ambito europeoIl diritto alla riparazione presuppone la violazione dei parametri convenzionali posti a tutela della libertà personale dall’art. 5, commi 1-4, CEDU. Tale violazione può essere accertata sia dalle autorità nazionali sia, in ultima istanza, dalla CEDU. L’art. 5, comma 5, CEDU, infatti, «garantisce un diritto individuale, il cui rispetto si impone anzitutto alle autorità nazionali»; gli Stati contraenti devono predisporre un meccanismo riparatorio effettivo, vale a dire dotato di un sufficiente grado di certezza in ordine alla sua instaurazione, nonché, di ragionevoli prospettive di successo. In mancanza di un siffatto rimedio nell’ambito dell’ordinamento interno, la CEDU – dopo aver riscontrato una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza del ricorrente – non potrebbe esimersi dal riconoscere anche la violazione del diritto alla riparazione per la detenzione illegittima, con l’eventuale attribuzione alla vittima di una somma a titolo di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU. Il diritto alla difesa e ad un’attività di indagine precisa e non vanificante, sono necessari per non incorrere in un errore giudiziario. Il legislatore costituzionale è stato certamente spinto ad inserire tale riparazione nell’ambito della nostra Costituzione, preso atto del dovere di garantire a tutti una tutela giurisdizionale. Casistica
Ammissibilità e limiti applicativi È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione , da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis, al solo condannato in via definitiva (Cass. III, n. 35329/2024). Nel caso di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, non essendo causa dello stesso (Cass. IV, n. 10423/2023). È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione , non essendo la legittimazione ad agire, ex art. 625-bis, circoscritta al solo condannato, ma potendosi estendere anche a chi, pur condannato , sia stato successivamente assolto a seguito di revisione del processo (Cass. III, n. 25653/2022). In caso di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2 a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza, alla detenzione ingiustamente subita in base alla sentenza revocata, è applicabile la disciplina di cui all'art. 314 e non quella della riparazione dell'errore giudiziario che riguarda esclusivamente le ipotesi di proscioglimento in sede di revisione (Cass. IV, n. 42328/2017). Il condannato, che sia stato assolto e liberato a seguito di accoglimento della richiesta di revisione da parte della Corte d'appello, con provvedimento non definitivo, ha interesse, ai fini della riparazione di cui all'art. 643, a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia definito in senso negativo il precedente procedimento di revisione, in quanto la dimostrazione dell'errore di fatto in cui sia incorsa la pronuncia impugnata consentirebbe di escludere che l'errore giudiziario sia dipeso da dolo o colpa grave del ricorrente (Cass. S.U., n. 13199/2017). In tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito segnatamente a seguito delle situazioni di custodia cautelare ingiusta ex art. 314 di irragionevole durata del processo in ragione della c.d. legge Pinto e di condanna ingiusta accertata in sede di revisione a norma dell'art. 643, senza invece contemplare alcun indennizzo per una imputazione «ingiusta» cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione (Cass. III, n. 11251/2008, nella quale il ricorrente, esercitante la professione di avvocato, invocava la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito dall'inizio della carcerazione sino alla emanazione della sentenza di assoluzione). In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura. Nella liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve effettuare una valutazione equitativa che riesca a realizzare l'obiettivo di garantire un trattamento oggettivamente identico a tutti gli interessati e una riparazione del danno subito: pertanto qualora la perdita della libertà pur limitata nel tempo abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al mero criterio aritmetico (Cass. IV, n. 4311/2003). La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario (Cass. IV, n. 2569/1999, in fattispecie in cui la colpa dell'imputato era stata individuata nella menzogna raccontata per discolparsi; la S.C. ha annullato con rinvio per accertare se la menzogna fosse da sola determinante per la condanna o avesse concorso con altre circostanze a determinarla). In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 315, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità con il precetto di cui al primo comma dell'art. 645 in tema di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l'intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate (Cass. S.U., n. 14/1998). In sede di riconoscimento di un indennizzo per riparazione dell'errore giudiziario l'ordinamento concede al giudice la facoltà di liquidare una somma di denaro o di costituire una rendita vitalizia (oltre a quella, su richiesta della parte interessata, di disporne il ricovero in un istituto a spese dello Stato). Le due forme sono tra loro alternative e non cumulabili e deve perciò essere annullata con rinvio per una nuova decisione l'ordinanza che abbia riconosciuto e quantificato il diritto ad entrambe (Cass. IV, n. 1114/1996). Il rinvio, contenuto nell'art. 315, comma 3, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità (Cass., S.U., n. 28/1996, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all'art. 644 - che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato - con la riparazione per l'ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subìto l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti). Non rientra tra le fattispecie genetiche del diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione il caso in cui taluno, legittimamente detenuto in espiazione di pena, soffra ulteriore limitazione della libertà a causa di ritardinella procedura di applicazione di un decreto di indulto, posto che, in tale ipotesi, non sussiste il requisito del proscioglimento nel merito dall'accusa. Né detto istituto può essere esteso al caso in questione per effetto di interpretazione analogica, in quanto non sussistono gli estremi dell'eadem ratio, nell'un caso vertendosi in ipotesi di accertata innocenza, nell'altro di accertata responsabilità penale. Tale caso non può essere sussunto neppure nell'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, presupposto del quale è la pronunzia di sentenza (di revisione) che accerti la insussistenza della pretesa punitiva nei confronti del condannato. Per le stesse sopra esposte ragioni, neppure a questo istituto può farsi ricorso in via d'analogia per regolare il caso in considerazione (Cass. IV, n. 1367/1993). Profili di legittimità costituzionale È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 4, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto ex tunc, in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata (Cass. IV, n. 4662/2015). BibliografiaCoppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, Padova, 1993; Dean, La revisione, Padova, 1999; Lupacchini, Rilievi in tema di errore giudiziario, in Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra, a cura di Gaito, Padova, 1996, 221; Normando, Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale, Torino, 1996; Pisapia, Errore giudiziario (riparazione dell'), II, Diritto processuale penale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1989, 1; Scomparin, Riparazione dell'errore giudiziario, in Dig. d. pen., XII, Torino, 1997, 320; Spangher, Riparazione pecuniaria, in Enc. dir. XL, Milano, 1989, 1020; Vanni, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, Padova, 1992. |