Codice di Procedura Penale art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno. 1. La sentenza penale irrevocabile [648] di condanna pronunciata in seguito a dibattimento [533] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno [460 5] promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile [88 2] che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale [10 min.]. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442 [247 trans.], salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato [441]. InquadramentoIl principio generale dell’ordinamento giuridico è quello della autonomia e della separazione dei giudizi : costituisce eccezione a tale regola l’efficacia extrapenale del giudicato, il quale proprio per la sua natura eccezionale va rigorosamente, e restrittivamente, interpretato. Le ripercussioni della sentenza penale di condanna, – sia essa emessa a seguito di dibattimento ovvero di rito abbreviato –, nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni o il risarcimento del danno nei confronti del condannato o del responsabile civile (citato o intervenuto nel processo penale) attengono alla statuizione del fatto, alla sua illiceità ed alla affermazione di responsabilità in capo all’imputato. Le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile o amministrativo che sorge per il risarcimento del danno o per le restituzioni a carico del soggetto condannato o del responsabile civile. Nei confronti della parte civile che, come sua facoltà, ha il diritto di rinunciare a partecipare al giudizio abbreviato, – la stessa, difatti, deve essere specificamente compulsata sul punto ex art. 75, la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di abbreviato non ha il medesimo beneficio preclusivo. L'efficacia (extrapenale) della sentenza di condanna irrevocabile nei giudizi non penaliL’efficacia preclusiva dettata dall’art. 651 è limitata ai giudizi civili ed amministrativi : in quest’ultimi rientrano anche quelli di natura contabile che abbiano ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno o di restituzione connessi al fatto accertato in sede penale e limitatamente alla posizione del condannato e, se citato o intervenuto nel giudizio penale, anche del responsabile civile. La sentenza di condanna irrevocabile fa stato, con efficacia di giudicato, esclusivamente con riferimento all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed al collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, sicché ogni altro aspetto o statuizione della sentenza medesima non spiega efficacia di giudicato in altri processi, con particolare riguardo alle conseguenze economiche dell'accertamento (Cass. V, n. 45118/2013). Ne consegue che nessuna efficacia di giudicato spiega essa sentenza in relazione a giudizi diversi, ad esempio militari, o che non abbiano ad oggetto risarcimento o restituzioni, ed in ogni caso l'efficacia di giudicato è limitata al condannato nel giudizio penale ed al responsabile civile citato o intervenuto in esso, con esclusione di altre parti del giudizio civile o amministrativo in cui la sentenza venga prodotta (Cordero, 1228). L'interesse all'impugnazioneLa sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di estinzione per prescrizione va verificata in concreto esaminando la prospettazione contenuta nell’atto di impugnazione riguardo agli specifici effetti favorevoli che la stessa si ripromette di ottenere e valutandone la loro effettiva perseguibilità (Cass., V, n. 14015/2020). CasisticaNon è accoglibile il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare la statuizione del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (Cass. IV, n. 4607/2017). BibliografiaCatelani, Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 2002; Cordero, Procedura penale, Milano, 2012. |