Codice di Procedura Penale art. 652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Enrico Campoli

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

1. La sentenza penale irrevocabile [648] di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [530] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [50-54 c.p.], nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 [404] (1).

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442 [247 trans.], se la parte civile ha accettato il rito abbreviato [441].

(1) Comma così modificato dall'art. 9 l. 27 marzo 2001, n. 97. V. l'art. 10 l. n. 97, cit.

Inquadramento

L’efficacia extrapenale del giudicato penale riguarda anche le ipotesi in cui l’esito del dibattimento (o del rito abbreviato) sia stato quello assolutorio, fosse anche quest’ultimo pronunciato ai sensi dell’art. 530, comma 2.

Il giudicato, nei casi disciplinati dall’art. 652, fa stato nei soli giudizi civili ed amministrativi di danno (o restitutori) nella parte in cui un determinato fatto è stato accertato non sussista ovvero che l’imputato non lo abbia commesso oppure quest’ultimo è stato sì compiuto dallo stesso ma nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto.

Così come per le altre ipotesi di condanna anche in questo caso affinché il giudicato faccia stato nei confronti della parte civile occorre che questa abbia accettato il giudizio abbreviato così come per il soggetto danneggiato va verificato se lo stesso si sia costituito parte civile o, qualora ciò non sia accaduto, se sia stato messo nelle condizioni (processuali) di farlo. 

La sentenza di assoluzione irrevocabile : l’efficacia extrapenale nei giudizi diversi

La preclusione dovuta al giudicato penale assolutorio, destinata funzionalmente ad esercitare la propria influenza nella sfera probatoria degli altri giudizi in cui è prodotto, circoscrive i propri effetti alle statuizioni tassative previste dall'art. 652: tutto ciò che non rientra in esse occorre che sia specifico oggetto di  prova non potendocisi rimettere a quanto in esso statuito.

 

 In dottrina si è precisato che nel caso in cui il dispositivo manchi di chiarezza, il giudicato va interpretato nel senso derivante dall'esame complessivo della motivazione della sentenza (Cordero, 1229). Tale efficacia, peraltro, è limitata ai giudizi civili ed amministrativi che abbiano per oggetto la richiesta di risarcimento del danno o di restituzioni connessi al fatto contestato in sede penale e limitatamente ai casi in cui tali processi siano stati promossi dal danneggiato o nel suo interesse e sempre che questi si sia costituito o sia stato messo in condizioni di costituirsi parte civile e non abbia esercitato direttamente in sede civile. Ne consegue che nessuna efficacia di giudicato spiega essa sentenza in relazione a giudizi che non abbiano ad oggetto risarcimento o restituzioni, ed in ogni caso l'efficacia di giudicato è limitata al danneggiato che non abbia esercitato l'azione direttamente in sede civile e che si sia costituito, o sia stato messo in condizione di costituirsi, parte civile nel giudizio penale, così come ritenuto in dottrina (Cordero, 1227).

La sentenza di assoluzione irrevocabile, anche se pronunziata ai sensi dell'art. 530, comma 2, fa stato (Cass. V, n. 49580/2014) esclusivamente con riferimento all'accertamento dell'insussistenza del fatto, dell'assenza di collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, oppure della sussistenza di cause scriminanti (Cass. III, n. 5460/2013), sicché ogni altro aspetto o statuizione della sentenza medesima non spiega efficacia di giudicato in altri processi

La formula adottata per l'assoluzione, – ove erroneamente utilizzata nel dispositivo –, non fa stato : ciò che lo fa è la motivazione per cui è ad essa che va ricondotta l'efficacia extrapenale  del giudicato assolutorio (Cass. S.U., n. 40049/2008). 

Ove si tratti di sentenza assolutoria resa all'esito di giudizio abbreviato, l'efficacia extrapenale del giudicato si applica esclusivamente alla parte civile che abbia accettato il rito speciale , sicché ove l'accettazione non risulti, la sentenza assolutoria non spiega alcuna efficacia (Cass. VI, n. 29331/2014).

L'assoluzione dell'imputato, in tema di omesso versamento IVA, perché “il fatto non sussiste” per non essere stata sufficientemente provato il superamento della soglia di punibilità non preclude all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione ed all'irrogazione delle relative sanzioni per la parte di imposta sotto-soglia dovuta e non versata  (Cass., III, n. 3098/2015)

Il perimetro dell’efficacia extrapenale :l'esclusione delle cause di non punibilità

La tassatività dell’elencazione di cui all’art. 652 comporta che non spieghino alcuna efficacia di giudicato le sentenze di assoluzione pronunciate per la sussistenza di una delle cause di non punibilità (Cass. V, n. 11090/2015).sebbene occorrerà osservare attentamente quanto la giurisprudenza affermerà in ordine alle pronunce di proscioglimento per particolare tenuità del fatto attesa la “diversa” struttura delle stesse.

L'efficacia di giudicato non trova applicazione nel caso in cui l'assoluzione si fondi sulla sussistenza di cause di non punibilità.

Il perimetro dell’efficacia extrapenale : l'esclusione di altre sentenze

L'efficacia di giudicato in commento è prevista dalla legge esclusivamente con riferimento alle sentenze di assoluzione pronunziate all'esito del giudizio dibattimentale od abbreviato, con esclusione dunque di sentenze di assoluzione per cause diverse da quelle indicate, ossia tutte le altre sentenze di proscioglimento e le sentenze di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, salvo che tale formula sia utilizzata in relazione a sentenza assolutoria fondata sui presupposti previsti dall'art. 652 (Cass. S.U., n. 40049/2008), o non è previsto dalla legge come reato (Cass. IV, n. 49710/2014). Sul punto, la giurisprudenza ha opportunamente chiarito che l'efficacia di giudicato non consegue alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (Cass. VI, n. 6687/2014) o per vincolo di precedente giudicato (Cass. V, n. 32983/2014) alla sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale (Cass. VI, n. 31016/2010).

I riflessi sull'interesse all'impugnazione

Rientra nel novero dell’interesse della parte civile la impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata in relazione ad un reato trasformato in illecito civile dal d.lgs. n. 7/2016 non potendo la stessa essere privata del diritto a ribaltare l’esito di una sentenza sfavorevole almeno nei casi di cui all’art. 652 atteso che ove così non fosse verrebbe pregiudicato il successivo esercizio dell’azione civile – (Cass. V, n 16131/2016; Cass. V, n. 32792/2016).

L'efficacia di giudicato extrapenale della sentenza di assoluzione irrevocabile fonda anche autonomamente l'interesse della costituita parte civile ad impugnarla, sia nel giudizio dibattimentale (Cass. I, n. 13941/2015;), che  nel giudizio abbreviato (Cass. VI, n. 24234/2015), con esclusione del caso in cui la sentenza non sia ricompresa nel novero delle sentenze che acquistino efficacia di giudicato extrapenale, come nel caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (Cass. VI, n. 6687/2014) o per vincolo di precedente giudicato (Cass. V, n. 32983/2014) o di proscioglimento pre-dibattimentale (Cass. VI, n. 31016/2010), a nulla rilevando l'utilizzo erroneo della formula assolutoria ove in motivazione risulti la causa che determina l'efficacia di giudicato extrapenale (Cass. S.U., n. 40049/2008).

Specularmente, l'imputato ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento inidonee ad acquisire efficacia di giudicato extrapenale per ottenere una pronunzia munita di tale efficacia (Cass. IV, n. 49710/2014), avuto riguardo non solo alla formula assolutoria, ma soprattutto alle ragioni dell'assoluzione risultanti dalla motivazione della sentenza (Cass.S.U., n. 40049/2008).

Casistica

Va riconosciuto l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza laddove la stessa sia stata pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e si richieda, invece, la diversa formula liberatoria “perché il fatto non sussiste” atteso che, al di là delle conseguenze di natura morale, quest'ultima consente di acquisire effetti più favorevoli nei giudizi civili o amministrativi di danno e nel giudizio disciplinare – (Cass., III, n. 35277/2016; Cass. VI, n. 16843/2018).

Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” in quanto le limitazioni dettate dall’art. 652 . non incidono sull’estensione del diritto d’impugnazione riconosciuto, in via generale dall’art. 576, atteso che ove così fosse le si imporrebbe di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale ed a riavviarlo “ab initio” in sede civile – (Cass., II, n. 10638/2020, contra Cass., IV, n. 33255/2019).

Bibliografia

Cordero, Procedura penale, Milano, 2012

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