Codice di Procedura Penale art. 663 - Esecuzione di pene concorrenti.Esecuzione di pene concorrenti. 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene [80 c.p.]. 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero [194 1 att.] è notificato al condannato e al suo difensore [655 5]. InquadramentoL'art. 663 dispone che quando devono essere eseguite nei confronti della stessa persona più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero, presso il giudice che ha pronunziato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, deve determinare la pena osservando le norme sul concorso di pene (art. 80 c.p. a mezzo di un provvedimento (il cd. cumulo) che va notificato al condannato ed al suo difensore. Il provvedimento di cumuloIl pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato l'ultima sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile nei confronti della stessa persona deve cumulare le pene eseguibili osservando le norme sul concorso di pene, anche con riferimento alle pene pecuniarie (Cass. I, n. 47319/2011), ed il provvedimento deve considerare non solo le pene ancora da espiare alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche le pene già espiate la cui ricomprensione nel cumulo possa produrre effetti ulteriori, ad esempio ai fini dei presupposti per la concessione di benefici penitenziari,(Cass. I, n. 27569/2010), ad eccezione del caso in cui il condannato abbia commesso un ulteriore reato durante l'espiazione della pena o l'interruzione di essa (Cass. I, n. 32896/2014). Va da sé che nell’eventualità che la sentenza di secondo grado riformi sostanzialmente quella di primo grado così come la competenza del giudice dell’esecuzione ricade, ex art. 665, sul giudice di appello altrettanto accade per il pubblico ministero, dovendosi quest’ultimo individuare nella procura generale presso la corte d’appello. Il principio secondo cui il giudice competente a provvedere sull’istanza relativa ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti è quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo si applica anche nel caso in cui questo consista nel riconoscimento di una sentenza penale straniera – (Cass., I, n. 42366/2019). La dottrina ha sottolineato come il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comunemente denominato cumulo, risponda alla duplice esigenza di individuare il criterio di calcolo della pena da espiare e l'organo a ciò deputato (Caprioli, 188), ed altresì alla necessità di trasferire in fase esecutiva il criterio moderatore (Catelani, 255), così da dare luogo ad un cumulo materiale temperato (Lozzi, 808). La tempistica del cumulo Il pubblico ministero è tenuto ad emettere immediatamente, appena ricevuta notizia dell'esecutività di una o più sentenza, ordine di esecuzione determinando, in caso di cumulo, la pena complessiva, sicché è vietato procedere alla parcellizzazione dell'esecuzione delle pene al fine di consentire al condannato di godere di benefici connessi a singole pene detentive brevi che, se cumulate, darebbero luogo all'esecuzione di una pena unica insuscettibile di consentire l'ammissione del condannato a quei benefici. (Cass. I, n. 16569/2003) La natura amministrativa del cumulo e la sua modificabilità del cumulo Poiché il provvedimento di unificazione di pene concorrenti ha natura amministrativa ) ed obbligatoria (Catelani, 256),e non è suscettibile di divenire definitivo (Cass. I, n. 36236/2010), esso può essere sempre modificato (Cass. I, n. 10366/2004) salve le pronunzie del giudice dell'esecuzione (Cass. I, n. 9708/2007), ed in particolare può essere riproposto nel caso in cui, respinta una precedente istanza di unificazione, sopravvengano ulteriori condanne, sicché l'unificazione va rivisitata indipendentemente dal precedente rigetto, perché le condanne sopravvenute potrebbero fondare diverse valutazioni in tema di continuazione (Cass. I, n. 7333/2012). La dottrina ha precisato che il provvedimento di cumulo deve essere limitato alla data dell'ultimo fatto che determinò la condanna che deve essere eseguita, sicché vanno escluse dal cumulo le pene già espiate al momento in cui è stato commesso il reato che ha determinato la condanna che deve essere eseguita (Catelani, 261). Scissione o scioglimento del cumulo Nel caso in cui ne derivi un beneficio per il condannato, il provvedimento di unificazione di pene concorrenti va scisso, o sciolto, al fine di evidenziare che determinate pene sono state espiate, potendone derivare vantaggi quali la cessazione di divieti ostativi alla concessione di benefici penitenziari (Cass. I, n. 15954/2009), tenuto conto del generale principio per cui la pena espiata va sempre imputata alle pene più gravose per il condannato (Cass. V, n. 40846/2004;), con il limite costituito dall'unicità della pena cumulata, che impedisce la scissione del cumulo al fine di dichiarare estinte per prescrizione alcune delle pene cumulate in corso di esecuzione (Cass. I, n. 23571/2008). Lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguarda reati ostativi e non ostativi in quanto in assenza di tale condizione, cioè della non possibile concessione di benefici penitenziari, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica – (Cass., I, n. 12554/2019). Il computo dell'indulto e delle altre cause di estinzione della pena e l'applicazione dei criteri moderatoriPoiché il provvedimento di unificazione di pene concorrenti è un atto di esecuzione, esso deve riferirsi esclusivamente a pene eseguibili. Per questo motivo, se alcune delle pene da unificare sono estinte per indulto o per altra causa, il pubblico ministero deve cumulare esclusivamente le pene che non siano già estinte al momento del decreto di unificazione, e sul cumulo risultante deve quindi applicare i criteri moderatori (Cass. I, n. 32017/2013). Il cumulo con l'ergastoloNel caso in cui il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda anche la pena dell'ergastolo già in corso di espiazione, le pene temporanee inflitte superiori a cinque anni di reclusione si cumulano con l'applicazione dell'isolamento diurno (Cass. I, n. 24925/2014), mentre le pene temporanee non superiori a cinque anni di reclusione si cumulano aumentando la durata dell'isolamento diurno (Cass. I, n. 4420/2009; Cass. I, n. 19470/2007), durata che va, volta per volta, contenuta nei limiti di legge ma è indipendente dalla durata dell'isolamento diurno complessivamente patito dal condannato nel corso della sua vita in ragione del sopravvenire di nuove cause di prolungamento del periodo (Cass. I, n. 34564/2007). L'impugnazione del cumuloIl provvedimento di unificazione di pene concorrenti può essere impugnato esclusivamente mediante incidente di esecuzione promosso innanzi al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, peraltro, ove riconosca l'erroneità del cumulo, non può indicare al pubblico ministero i criteri da utilizzare e rimettergli la predisposizione di un nuovo provvedimento corretto, ma deve procedere direttamente a formare nuovo cumulo (Cass. I, n. 23258/2001). CasisticaAi fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Cass. I, n. 20207/2018). BibliografiaCaprioli, L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva, in Caprioli-Vicoli, Procedura penale dell'esecuzione, Torino, 2011; Catelani, Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 2002; Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2013. |