Codice di Procedura Penale art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.

Enrico Campoli

Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.

1. Se più sentenze di condanna [533] divenute irrevocabili [648] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre [193 att.; 33 reg.].

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva [18 c.p.], si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa [17 c.p.], si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione (1) o della libertà controllata (1), si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie [19, 28 s. c.p.] o di misure di sicurezza [199 s. c.p.] e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile [648] per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali [460] o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale [81 1 c.p.] con altri fatti o quale episodio di un reato continuato [81 2 c.p.], premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere [425] o più sentenze di proscioglimento [529-531] sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre [193 att.; 33 reg.].

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69, comma 2, e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento [529-531] e di una sentenza di condanna [533 s.] o di un decreto penale [460], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna [193 att.; 33 reg.]. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato [150 s. c.p.] verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere [425] e di una sentenza pronunciata in giudizio [529 s.] o di un decreto penale [460], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

(1) V. artt. 55 s. l. 24 novembre 1981, n. 689.

Inquadramento

La disciplina dell’art. 669 va letta in necessario combinato disposto con quella dettata dall’art. 649 in materia di ne bis in idem. Le situazioni in esso disciplinate, difatti, evidenziano tutti quei casi in cui il divieto del secondo giudizio non ha operato in sede di cognizione per le più svariate ragioni processuali e/o formali. Proprio per porre rimedio a ciò il legislatore ha sancito tutta una serie di griglie preferenziali a mezzo delle quali regolamentare i possibili casi di sovrapposizione sia che essi riguardino pronunce di condanna, sia che riguardino quest’ultime in contrapposizione ad altre di segno avverso. Le regole dettate valgono anche laddove a sovrapporsi siano i decreti penali di condanna ovvero quest’ultimi con le sentenze, del più svariato segno. Per alcune opzioni il criterio prioritario è quello dettato dalla legge (ad esempio, tra due sentenze di condanna prevale sempre la più favorevole in punto di pena e le altre vanno revocate), per altre si lascia scegliere all’interessato (pene diverse) ma qualora tale preferenza non venga esplicitata in determinati tempi si stabilisce per legge quale abbia carattere prioritario e così sempre più nel dettaglio delle varie opzioni preferibili. Quest’ultime agiscono anche in caso di concorrenza tra sentenze di proscioglimento e di condanna e tra sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 ed il decreto penale di condanna o le sentenze emesse all’esito di un giudizio. Di preminente interesse è anche la scindibilità del giudicato laddove la sovrapposizione riguardi solo parte delle decisioni interessate con quel che questo comporta anche in termini di esecuzione (residuale) della pena.

La ripetuta condanna per lo stesso fatto in concorso con fatti diversi

La medesimezza del fatto va apprezzata con riferimento a tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. S.U., n. 34655/2005; Cass. I, n. 41172/2011), e la dottrina ha sottolineato che l'istituto costituisce un presidio per la garanzia del principio del ne bis in idem (Cordero, 1224; Lozzi, 815). Se il fatto per cui è stata pronunziata più di una sentenza di condanna, irrevocabile, nei confronti della stessa persona, concorre con altri fatti, il giudice dell'esecuzione deve incidere sul giudicato al fine di applicare le regole del divieto di doppia condanna alla porzione di pena inflitta per il fatto plurigiudicato (Cass. I, n. 34048/2014).

L’improcedibilità dell’azione penale per violazione del “ne bis in idem” nazionale e/o internazionale è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, compreso quello di rinvio per la sola determinazione della pena – (Cass., V, n. 15818/2020).

Il concorso tra patteggiamento e proscioglimento

Nel concorso di sentenze di condanna e proscioglimento, non dovuto a morte erroneamente dichiarata o ad improcedibilità per cause transitorie, deve trovare esecuzione la sentenza di proscioglimento, a meno che essa concorra con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, perché in tal caso l'accordo negoziale prevale ed è tale sentenza a dover essere eseguita (Cass. I, n. 32307/2003).

Il concorso tra non luogo a procedere e condanna

Nel caso in cui la sentenza di condanna concorra con la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare, l'espresso disposto della norma determina la prevalenza della condanna, che va eseguita (Cass. I, n. 39337/2002), salvo il caso in cui la sentenza di non luogo a procedere sia pronunziata per l'estinzione del reato per oblazione, che va equipara alla sentenza di proscioglimento e dunque prevale rispetto alla sentenza di condanna.

L'applicazione analogica del principio

Nel caso in cui la stessa persona, per lo stesso fatto, sia destinataria di due sanzioni amministrative, l'una irrogata dall'autorità amministrativa e l'altra dal giudice penale, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sanzione amministrativa inflitta dal giudice penale, se è più gravosa di quella irrogata dall'autorità amministrativa, ma non può ordinare l'esecuzione di quest'ultima, essendo privo del relativo potere (Cass. I, n. 12590/2015). Lo stesso principio trova applicazione nella materia della sorveglianza (Cass. I, n. 14823/2009), della prevenzione (Cass. V, n. 1481/2000) ed altresì alla stessa materia dell'esecuzione, laddove costituisca l'unico modo per eliminare due provvedimenti emessi nei confronti della stessa persona in relazione alla medesima fattispecie (Cass. I, n. 45556/2015).

Casistica

In tema d’esecuzione, qualora nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto storico siano state pronunciate una sentenza di patteggiamento ed una di condanna, ben può la prima, ricorrendone i presupposti, essere in tutto o in parte revocata in applicazione della disciplina dettata dall’art. 669, commi 1 e 6, c.p. per il caso di pluralità di pronunce di condanna, attesa l’equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna (Cass. I, n. 4417/2018).

In caso di pluralità di titoli di condanna a pene diverse per il medesimo fatto contro la stessa persona, l’indicazione da quest’ultima effettuata, ai sensi dell’art. 669, comma 2, circa il titolo da eseguire non può essere disattesa dal giudice dell’esecuzione, anche se la pena da porre in esecuzione è concretamente più grave di quella oggetto dei restanti titoli (Cass., I, n. 32311/2018).

Il rimedio previsto dall’art. 669  in caso di pluralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, secondo cui prevale quello più favorevole ha carattere generale ed opera anche per i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione – (Cass., V, n. 18318/2019).

Bibliografia

Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2013.

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