Codice di Procedura Penale art. 707 - Rinnovo della domanda di estradizione.Rinnovo della domanda di estradizione. 1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria. InquadramentoLa sentenza contraria all'estradizione è soggetta ad irrevocabilità temporanea ed appare quindi assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare di cui all'art. 425. Infatti tale sentenza non preclude definitivamente una nuova richiesta di estradizione; un'ulteriore domanda può essere ripresentata purché fondata su elementi che non siano già stati oggetto di esame e valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Deve ritenersi preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione, dopo che la stessa Corte ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale (Cass. VI, n. 3772/2007, con osservazioni di Aprile ) . La pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato a norma dell'art. 707, quando a seguito della precedente domanda di estradizione non sia stata instaurata la fase giurisdizionale e non sia stata adottata alcuna decisione di merito, come nell'ipotesi in cui altra Corte d'appello si sia in precedenza pronunciata con un'ordinanza di non luogo a procedere in ordine all'originaria domanda di estradizione avanzata dalle autorità, in considerazione della mancata localizzazione dell'estradando e dell'intervenuta manifestazione del consenso alla relativa procedura (Cass. VI, n. 4261/2010, con nota di Aprile), ovvero nelle ipotesi in cui la precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta, per la mancanza del provvedimento custodiale e la non esecutività della sentenza di primo grado, impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria (Cass. VI, n. 8812/2011; Cass. VI, n. 18872/2018). In via preliminare l'esame della rilevanza effettiva della nuova documentazione è fatto dal ministro il quale può anche respingere la domanda, qualora gli atti allegati alla domanda stessa non concretizzino quei nuovi elementi richiesti dall'art. 707 per il rinnovo della medesima. In tema di MAE, la pronuncia che disponga la consegna precedentemente negata con decisione definitiva non configura violazione del principio del "ne bis in idem" qualora sia intervenuta una modifica della normativa interna applicabile. (Fattispecie in tema di abrogazione, successiva al primo rifiuto di consegna, dell'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 22 aprile 2005 ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha eliminato l'ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna relativa all'esistenza di prole di età inferiore ai tre anni). (Cass. I, n. 25333 /2021). E' stato anche ritenuto che in caso di rifiuto della consegna del destinatario del MAE , va sottoposta alla CGUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 1, parr.2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretati nel senso che non consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; b) se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l'art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il "best interest of the child" (Cass. VI, ord. n. 15143/2022) BibliografiaAprile, Condizioni e limiti per l'operatività del giudicato estradizionale, in Cass. pen. 2007, 3772. |