Codice di Procedura Penale art. 711 - Riestradizione.

Giovanni Diotallevi

Riestradizione.

1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda [201 att.] il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

Inquadramento

L'istituto della riestradizione consiste nel consegnare la persona di cui si è ottenuta l'estradizione ad uno Stato terzo. L'art. 711 prevede l'applicazione delle medesime norme che regolano il procedimento dell'estradizione cd. suppletiva.

La riestradizione non può essere concessa, a meno che non sia intervenuto l'assenso dell'interessato, senza l'esplicito consenso dello Stato richiesto che può pretendere la presentazione della stessa documentazione richiesta per l'estradizione principale; l'inosservanza, da parte dello Stato estero, della norma di una convenzione intercorsa con uno Stato terzo che stabilisca il divieto di riestradizione in assenza del consenso di quest'ultimo non spiega effetti, neanche riflessi, per l'ordinamento italiano (Cass. S.U.,  n. 45276/2003); in ogni caso il consenso dello Stato rifugio alla consegna dell'estradato ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all'estradizione, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore Stato (Cass. VI, n. 34800/2008). Anche in tema di MAE, il consenso, da parte dello Stato che ha consegnato la persona, ad una ulteriore consegna ad uno Stato terzo, che ne abbia fatto richiesta, può essere legittimamente acquisito anche dopo il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 28 della decisione quadro 2002/584/GAI, posto che questo non è da considerarsi perentorio, essendo necessario soltanto che la determinazione positiva intervenga prima della nuova consegna (Cass. VI, n. 112/2016). Pertanto in tema di M.A.E. sussiste la violazione del principio di specialità nel caso in cui lo Stato richiedente consegni l'interessato ad uno Stato terzo, in esecuzione di una successiva domanda di estradizione, senza il preventivo assenso da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, sempre che l'interessato non abbia espressamente consentito alla riestradizione o non ricorra taluna delle condizioni contemplate dall'art. 28, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. (Cass V, n. 17609/2021). 

Bibliografia

 V. sub art. 710.

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