Codice di Procedura Penale art. 713 - Misure di sicurezza applicate all'estradato.

Giovanni Diotallevi

Misure di sicurezza applicate all'estradato.

1. Le misure di sicurezza [199 s. c.p.] applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale [203 c.p.; 679].

Inquadramento

L'applicazione delle misure di sicurezza personali non comporta la sospensione dell'estradizione, in quanto le stesse possono essere revocate dall'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 207 c.p., soltanto quando le persone cui sono state applicate, hanno cessato di essere socialmente pericolose. In questo caso l'esecuzione delle misure è rinviata al momento in cui l'estradato rientri per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, sempreché permanga la condizione di pericolosità sociale della persona che deve esservi sottoposta.

La misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro è eseguibile nei confronti del soggetto estradato dalla Spagna, non differenziandosi dalla misura del ricovero in un centro educativo speciale, prevista dall'ordinamento penale spagnolo (Cass. I, n. 20322/2010). Il regime della sospensione, rectius del rinvio, dell'esecuzione delle misure di sicurezza non si applica a quelle misure di carattere patrimoniale, la cui esecuzione prescinde dalla presenza fisica della persona alla quale sono riferite.  

In dottrina, Gaito 145.

Bibliografia

Gaito, Dei rapporti giurisdizionali con Autorità straniere , Cedam, 1985,145

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