Codice di Procedura Penale art. 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva. 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale 1. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia [96] designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore 2. 2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia 3. [1] L'art. 4, comma 1, lettera p), numero 1), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha sostituito le parole «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale» alle parole «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale». [2] L'art. 4, comma 1, lettera p), numero 2), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha sostituito il secondo periodo del presente comma. Il testo del periodo era il seguente: «Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.». Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, dopo il secondo periodo, ha inserito i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.» Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [3] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera p), numero 3), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoIl d.lgs. n. 149/2017 ha coordinato la previsione di cui all'art. 717 con quella contenuta nell'art. 703 c.p.p. Così sia nel caso che una misura coercitiva sia stata applicata dalla Corte d'appello, ai sensi degli artt. 714 e 715, sia nel caso in cui sia stata eseguita di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, entro i cinque giorni decorrenti nel primo caso dall'esecuzione della misura ovvero, nel secondo caso, dalla convalida dell'arresto, il presidente della Corte d'appello deve disporre la comparizione dell'estradando per identificarlo e, se necessario, per raccogliere il suo consenso all'estradizione. Il consenso eventualmente prestato deve essere menzionato nel verbale da trasmettere al ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 202 disp. att. L'inosservanza del termine di cinque giorni , previsto dall'art. 717, comma 1, entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia (Cass. VI, n. 41732/2006). Nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), è sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga « al più presto » (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero della convalida prevista dall'art. 716), quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà (Cass. V, 24 ottobre 2000). In tema di estradizione per l’estero, l’omessa traduzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell’estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana ne determina la nullità, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui l’atto nullo è stato compiuto, per la traduzione e la rinnovazione degli atti conseguenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si determina in tal caso l’inefficacia della misura coercitiva, in quanto il termine di cinque giorni per l’assunzione dell’interrogatorio di cui all’art. 717, comma 1, c. p. p. non è perentorio). (Cass. VI, n. 40153/2024) Con le modifiche introdotte dall'art. 40 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il legislatore ha previsto la partecipazione a distanza nel caso di “audizione dell'interessato sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento di estradizione”; in questo caso sono state replicate in modo sostanzialmente analogo le modifiche apportate all'art. 703, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo che, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio, e che eventualmente l'organo giudicante può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio ove ne sia fatta richiesta dagli interessati, ritenendosi l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, con particolar riguardo all'espletamento dell'interrogatorio nella procedura estradizionale. Deve essere sottolineato che nel settore del riconoscimento delle sentenze non è stato, invece, ritenuto necessario apportare modifiche alla procedura passiva quanto all'interrogatorio del condannato sottoposto a misure coercitive, considerato che l'art. 736, comma 3, cod. proc. pen., rinvia al già citato art. 717, comma 2, cod. proc. pen. oggetto appunto delle modifiche intervenute (Gialuz, 24). La presenza del difensoreIl richiamo alla disciplina generale prevista dall'art. 294, in forza del riferimento all'art. 714, per l'applicazione delle misure coercitive, comporta l'obbligo di interrogare l'imputato, in modo che lo stesso possa porre in essere senza ritardo le proprie difese (De Amicis,129 e ss.; Diotallevi, 637). Ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. E' stata perciò dichiarata l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 c.p.p. non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso con la domanda estradizionale (Cass. VI, n. 11548/2017). In relazione alle garanzie difensive dell'imputato quando per mancanza di nomina di un difensore di fiducia, si è dato avviso dell'udienza di cui all'art. 717 al difensore di ufficio designato, la successiva nomina da parte dell'estradando di un difensore di fiducia non comporta la necessità di effettuare a quest'ultimo un nuovo avviso poiché, essendo previsto l'obbligo di dare tale avviso almeno ventiquattro ore prima dell'udienza, ne deriverebbe uno slittamento dell'audizione prevista dall'art. 717 che, invece deve tenersi non oltre cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva (Cass. VI, 18 marzo 1991, Emerson). Tale conclusione richiama il principio fissato, anche se in un diverso contesto, dalle Sezioni unite, in forza del quale l'avviso al difensore della data fissata per il compimento di un atto, per il quale vi è il diritto di assistenza difensiva, è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l'atto è disposto dall'ufficio giudiziario e non anche a chi tale qualità acquista successivamente. Peraltro la norma prevede che se manca un difensore di fiducia dell'interessato, il presidente ne designa uno d'ufficio (Cass. S.U., n. 80/1990). Il consensoNel caso di estradizione la norma prevede espressamente che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia, in forza dell'art. 4, comma 1, lett. p), n. 3) d.lgs. n. 149/2017. Anche per il mandato di arresto europeo non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, essendo un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita. Non può farsi discendere dalla volontà della parte che ha prestato, per libera scelta, il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà (Cass. II, n. 4864/2016). È pertanto legittimo il consenso alla consegna prestato dall'interessato in sede di convalida dell'arresto per esecuzione del MAE, a seguito di una contestazione effettuata sulla base dei soli dati emergenti dalla scheda del Sistema di ricerca Integrato Shengen (SIS) (Cass. II, n. 4864/2016). BibliografiaDe Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, p. 129 e ss.; Diotallevi, sub art. 717, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano,V, 2020, 1016; Filippi, Libertà personale nell’estradizione passiva, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1978, 1242; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, 24; Salvini, Libertà personale e diritto di difesa nel procedimento di estradizione, in Giust. pen, 1981, III, 661. |