Codice di Procedura Penale art. 722 - Custodia cautelare all'estero 1 .

Giovanni Diotallevi

Custodia cautelare all'estero12

 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.

[2] La Corte cost., con sentenza 21 luglio 2004, n. 253, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella versione precedente alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 149 cit., nella parte in cui «non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice».

Inquadramento

La disciplina introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 149/2017 ha formalizzato sotto il profilo normativo la computabilità della custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, 

L'art. 722 trova applicazione non solo nelle ipotesi in cui la procedura estradizionale sia pendente o si concluda positivamente, ma anche in quello in cui essa venga negata, facendo riferimento alla procedura di estradizione senza alcuna considerazione per i diversi esiti che la medesima possa avere; correlativamente, l'espulsione di una persona da parte di uno Stato straniero in pendenza di un procedimento di estradizione, anche poi non concessa, porta ad una integrale disapplicazione dell'art. 722 e quindi, pure della possibilità di computare la carcerazione sofferta all'estero nei termini massimi complessivi della custodia cautelare (Cass. IV, n. 15439/2002).

Segue. Le questioni di legittimità costituzionale

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.149/2017 con la sentenza n. 253/2004, la Corte costituzionale ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 in tema di custodia cautelare all'estero (in dottrina Pisani, 931). La nuova disciplina è stata applicata immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi con tale espressione ogni evento cui l'ordinamento collega la fine di una fase processuale; conseguentemente è stato ritenuto che non è applicabile « ora per allora » ai rapporti processuali per i quali si sia esaurita la fase delle indagini preliminari con il rinvio a giudizio prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (Cass. VI, n. 21019/2005; Cass. I, n. 26036/2005; Cass. VI, n. 11059/2008).

E' stato escluso il riconoscimento della fungibilità ai sensi degli artt. 137 c.p. e art. 657, comma 4, della custodia estradizionale subita dall'imputato all'estero in riferimento a condanne poi escluse dall'estradizione. Dunque la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del termine di fase o complessivo di durata massima di detta misura alla sola condizione che essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, nulla rilevando che, deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero (Cass. V, n. 23882/2004; Cass. VI, n. 16788/2007). 

Gli stessi principi sono stati ripresi in materia di MAE ; infatti la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 l. n. 69/2005, nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, 2, 3 (Corte cost. n. 143/2008). Anche in tema di M.A.E., il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso (Cass. IV, n. 24583/2010). Va computato comunque il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione (Cass. I, n. 3862/2009).

I criteri di computo nella concreta applicazione giurisprudenziale

 Per quanto riguarda i criteri di applicazione del principio contenuto nella norma in esame, ferma restando la possibilità in forza della quale, in base all'art. 722, comma 1, la custodia cautelare subita da un cittadino italiano all'estero, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, è computata nella durata di quella che, ex art. 137 c.p., viene poi detratta dalla durata complessiva della pena detentiva temporanea che lo stesso deve espiare in virtù di sentenza irrevocabile di condanna, è tuttavia necessario che la custodia cautelare sia stata « conseguenza » della domanda di estradizione e, dunque, da questa sia esclusivamente dipesa. Pertanto nel caso che il cittadino, nel momento in cui gli vengono notificati la domanda dello Stato italiano per la sua estradizione ed il conseguente detainer, o ordine provvisorio d'arresto, si trovi già detenuto per altra causa nello Stato che dovrebbe estradarlo, compete solo a questo stabilire e dire se da quel momento egli viene privato della libertà personale in conseguenza della richiesta estradizione, ovvero in espiazione di pena irrevocabilmente inflittagli per reato commesso nello Stato estero (Cass. I, 1 agosto 1995, Calabrò; Cass. II, 2 aprile 1998, Annunziata).  Peraltro la detenzione cautelare subita all'estero come conseguenza di una domanda di estradizione, non è computabile, agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana(Cass. VI, n. 7705/2007). Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, va computato il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione ( Cass. III, n. 8984/2015),a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, limitandosi la non computazione al periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri (Cass. I, n. 3862/2009). Anche in tema di MAE, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso, (Cass., VI, n. 6943/2019). La dizione « custodia cautelare all'estero » va interpretata necessariamente ed esclusivamente con il dato di fatto della detenzione della persona in luogo diverso dal territorio dello Stato italiano, senza alcun rilievo che la detenzione sia iniziata all'estero a seguito di domanda di estradizione dello Stato italiano e la presenza in Italia sia dovuta a « consegna provvisoria » avvenuta in attesa di estradizione non ancora perfezionata (Cass. I, 31 gennaio 1995, Vaiani, con nota di Diotallevi,1996,1209). 

Peraltro il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine — massimo o di fase — della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive che comportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia (Cass. III, n. 9203/2013). Infine ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame avverso un'ordinanza cautelare, l'arresto a fini estradizionali eseguito su ordine del giudice estero non è assimilabile all'esecuzione della misura disposta dal giudice italiano. Ne consegue che, nell'ipotesi di arresto dell'imputato latitante all'estero, che comporta la cessazione dello stato di latitanza, il predetto termine comincia a decorrere, per lo stesso, dal momento in cui, a seguito del suo ingresso nel territorio dello Stato, gli venga notificato il provvedimento cautelare secondo le modalità di legge (Cass. I, n. 5640/2009).

In tema di esecuzione della pena detentiva, qualora il condannato deduca di aver scontato all'estero la pena inflittagli con sentenza emessa in Italia, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all'autorità giudiziaria straniera, il dato storico dell'avvenuta espiazione, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento del giudice straniero che ha disposto l'esecuzione (Cass., I, n. 16462/2021).

Non sussistono, infatti, le condizioni per l'accoglimento di una domanda di estradizione per l'esecuzione di una condanna, se la persona estradanda ha già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto (Cass. VI, n. 1279/2013).

Il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato, finalizzato alla verifica da parte del giudice italiano della permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari, va calcolato dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali; qualora l'imputato sia già stato interrogato per rogatoria all'estero è comunque indispensabile che entro il termine suddetto il giudice italiano prenda cognizione dell'interrogatorio al fine di effettuare la detta verifica (v. Corte cost.  n. 77/1997), (Cass. VI, n. 5176/1997).

Bibliografia

De Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano,  150 e ss; Diotallevi, sub art. 722, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, V, 2020, 1050; Diotallevi, Il computo dei termini di custodia cautelare nel caso di « consegna provvisoria » dell'estradando, nelle more del perfezionamento della procedura di estradizione, in Cass. pen. 1996, 1209; Pisani, Le videoconferenze internazionali e la Corte costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2004,931.

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