Codice di Procedura Penale art. 736 - Misure coercitive.Misure coercitive. 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva [281-286] nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273. 3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2 1. 4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata [299] se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile [648] di riconoscimento 2. 5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio [127] dalla corte di appello. 6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata [153] e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione [606] per violazione di legge. [1] Le parole «e all’audizione» sono state inserite dall'art. 8, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. [2] Le parole «novanta giorni» sono state sostituite alle parole «sei mesi» e le parole «cinque mesi» sono state sostituite alle parole «dieci mesi» dall'art. 8, comma 1, lett. g), n. 2, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoQuesto articolo intende salvaguardare gli effetti del riconoscimento della sentenza penale straniera durante lo svolgimento del procedimento , con la previsione del possibile esercizio di poteri cautelari da parte dell'Autorità giudiziaria italiana. In base al comma 1 dell'art. 736 la richiesta della misura coercitiva deve partire dal procuratore generale. Essa è subordinata alla condizione che il condannato, sulla cui sentenza straniera la Corte d'appello è chiamata a deliberare, si trovi nel territorio dello Stato e che il provvedimento dello Stato estero comporti l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale. L'applicazione delle misure cautelari è disciplinata dalle norme contenute nel Titolo IV del Libro I, ove applicabili, salvo che per l'art. 273 in quanto non è richiesta alla Corte d'appello una valutazione di merito sulla colpevolezza della persona interessata e sulla fattispecie di reato. I presupposti per l'applicazione delle misure coercitiveI presupposti per l'applicazione delle misure coercitive consento l'accoglimento di una richiesta di applicazione di misure cautelari fondata sull'esigenza riguardante la possibilità di fuga del soggetto interessato. Più problematica appare l'applicazione delle ipotesi previste alle lett. a) e c) dell'art. 274 in quanto la valutazione dovrebbe essere riconducibile alle esigenze di prevenzione criminale da parte dello Stato italiano e non alle concrete possibilità di dare attuazione ad un accordo internazionale in base all'art. 731. La Corte d'appello stabilirà le misure più idonee in relazione al criterio dell'adeguatezza ex art. 275 e provvederà, poi, alla revoca o alla sostituzione della misura in base ai presupposti di cui all'art. 299. La procedura di applicazione e revoca delle misure coercitiveIl presidente della Corte d'appello provvede, entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva, all'identificazione del soggetto interessato. Per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 717 , invita la persona interessata a scegliersi un difensore di fiducia, o, in assenza, a nominare un difensore d'ufficio. Il Presidente della Corte d'appello sente la persona interessata per l'applicazione di una misura coercitiva, quando il Procuratore generale l'abbia richiesta verso il condannato per il quale sia stato richiesto il riconoscimento di una sentenza straniera per l'esecuzione di una pena detentiva. Il difensore deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'identificazione. La revoca è collegata ai termini di validità delle misure cautelari, rapportati a loro volta, allo svolgimento della procedura ricognitiva. Ai sensi del comma 4 dell'art. 736 la misura deve essere revocata se, dall'inizio della sua esecuzione, sono trascorsi novanta giorni e non più sei mesi senza che la Corte d'appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, oppure, in caso di ricorso in cassazione, siano trascorsi cinque mesi e non più dieci senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. L'impugnazione del provvedimentoIl provvedimento adottato dalla Corte d’appello viene comunicato in copia al P.G. e notificato all’interessato ed al suo difensore. I soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso si presenta entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, presso la cancelleria della Corte d’appello. La decisione è presa con procedura in camera di consiglio entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Il termine ha carattere ordinatorio (v. sin da Cass. I, 9 aprile 1990, Malavasi). BibliografiaDe Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 264 e ss; Diotallevi , sub art. 736, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 2020, V, 1134 |