Codice di Procedura Penale art. 737 bis - Indagini e sequestro a fini di confisca 1 .

Giovanni Diotallevi

Indagini e sequestro a fini di confisca 1.

1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723,724 e 7252.

 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 7243.

3. L'esecuzione della richiesta di indagine o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

3 -bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera 4.

[4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.]5

[5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.]6

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro7.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 11l. 9 agosto 1993, n. 328.

[2] Comma così sostituito  dall'art. 8, comma 1, lett. h), numero 1, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.  Il  testo del comma era il seguente: «1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia (2) dispone che si dia corso alla richiesta di una autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro ».

[3] Comma così sostituito  dall'art. 8, comma 1, lett. h), numero 1, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.  Il  testo del comma era il seguente: «2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia  trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724». Precedentemente ai sensi del  d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione «Ministro di grazia e giustizia»  era da intendersi « Ministro della giustizia» .

[7] Le parole «si dispone» sono state sostituite alle parole «la corte d'appello ordina», le parole «entro un anno» sono state sostituite alle parole «entro due anni», le parole «sei mesi» sono state sostituite alle parole «due anni»  e le parole «l'autorità giudiziaria» sono state sostituite alle parole «la corte d'appello» dall'art. 8, comma 1, lett. h), numero  4, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.

Inquadramento

In base all'art. 11 l. n. 328/1993, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, nei casi regolamentati da accordi internazionali, il Procuratore della Repubblica distrettuale, anziché il P.G., su richiesta del ministro della giustizia, può disporre di dare corso alla richiesta di un'Autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una richiesta di esecuzione di confisca, o di procedere al loro sequestro. La richiesta del ministro è facoltativa, basandosi su una valutazione anticipata della stessa in base agli accordi internazionali; la promozione della procedura da parte del P.G., è un atto dovuto, con la possibilità di richiedere chiarimenti e atti in caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta.

L'esecuzione del sequestro e della confisca

La via del sequestro e della confisca internazionali avevano trovato già una loro previsione in alcune convenzioni bilaterali, (v.ltalia e USA), che è stata ampliata proprio dalla Convenzione di Strasburgo del 1993. Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente sono state introdotte per i reati transnazionali dall'art. 11 l. n. 146/2006. L'art. 737-bis prevede che l'effettuazione in Italia, su richiesta straniera, delle « indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca », devono essere eseguite nelle forme previste per le rogatorie dall'estero (vedi sub artt. 723, 724725), anche per lo svolgimento dell'atto che coinvolga più distretti.

Si applicano le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo, ove possibile. Lo Stato estero che ha richiesto il sequestro deve, entro il termine di un anno in base al d.lgs. n. 149/2017 richiedere la confisca del bene sequestrato, pena la decadenza del provvedimento di sequestro e la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto da parte della Corte d'appello. Il termine di un anno è prorogabile, anche più volte, per un periodo massimo di altri sei mesi, su richiesta dello Stato estero interessato. La proroga non è automatica, e sulla richiesta l'Autorità giudiziaria opera una nuova valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti che consentirono la concessione del precedente provvedimento cautelare. La richiesta di sequestro, ex art. 734, comma 2, è impugnabile dal P.G. e dall’interessato, ove la stessa manchi degli accordi già previsti in sede internazionale. La richiesta va respinta quando gli atti richiesti siano contrari ai principi fondamentali di livello costituzionale, a quelli di diritto penale, o alle disposizioni preliminari del codice civile o comunque riguardino atti non consentiti nel nostro ordinamento per i medesimi fatti ovvero se non vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. (v. De Amicis, 268).

Le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/841/GAI, la direttiva 2014/42/UE e il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 di attuazione

Il Consiglio dei Ministri dell'UE — Giustizia e affari interni (Gai) il 28 febbraio 2002 ha firmato la decisione quadro sulla cooperazione nella lotta contro il crimine organizzato. Uno dei punti più controversi è stato quello riguardante l'esecuzione di richieste di congelamento dei beni a carico di inquisiti nell'Unione europea. La collaborazione internazionale anche per il congelamento dei beni, si basa sul mutuo riconoscimento e l'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie, nel rispetto del principio di legalità, sussidiarietà e proporzionalità (De Amicis,248 ss.). La Decisione Quadro 2008/841/Gai dunque si inserisce in un contesto normativo internazionale in cui era già stata approvata la Conv. Onu contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 ed adottata la Decisione quadro 2002/584/Gai sul MAE (Piacente, 2011), ampliando il quadro normativo per il contrasto alla criminalità organizzata. Nello spazio nazionale qualora i beni sequestrati o confiscati nel processo penale siano sottoposti alla misura del congelamento ai sensi del d.lgs. n. 109/2007, la gestione degli stessi spetta al giudice penale, e, ove il sequestro o la confisca vengano revocati, all'Agenzia del Demanio (Cass. I, n. 3718/2008). Con la direttiva 2014/42/UE, relativa « al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea » si è sviluppata la necessità di una crescente cooperazione internazionale in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria, per vincere la criminalità organizzata. Sul punto Maugeri, 2016.

Il 24 novembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Sono state introdotte una serie di modifiche sia all'interno della disciplina codicistica che in varie leggi speciali. Nel primo settore è stato modificato l'art. 240 comma 2 n. 1-bis c.p. con l'introduzione di una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o — ove sia impossibile procedere alla confisca diretta — per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto dei reati informatici con riferimento agli artt. da 615-ter a 617-sexies c.p., e in relazione agli artt. 635-bis635-ter, 635-quater,  635-quinquies, 640-ter e  640-quinquies c.p. È stato introdotto un nuovo articolo 466-bis c.p. che prevede, nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti in materia di falsificazione di monete di cui agli artt. 453, 454, 455, 460, e 461 che sia «sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato». All'art. 2635 c.c. è stato aggiunto un ultimo comma che stabilisce, in relazione al delitto di corruzione tra privati, che la misura della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 2641 c.c. non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse. Ci sono poi due ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, per i delitti in materia di stupefacenti. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero — quando non è possibile procedere alla confisca diretta — il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto, salvo che si tratti di fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 (art. 73 comma 7-bis T.U. Stupefacenti); per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di condanna, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o — quando non è possibile procedere alla confisca diretta — il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto (art. 74 comma 7-bis T.U. Stupefacenti). Altre modifiche riguardano la confisca c.d. allargata prevista dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (v. ora art. 240 bis c.p. inserito ex art. 6 d.lgs. n. 21 del 2018) e una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, nonché del profitto o del prodotto di tale delitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. La confisca allargata può trovare applicazione anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuni dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale. Sul punto v. anche Trinchera, 2016. 

Bibliografia

De Amicis, Le rogatorie in materia di indagini bancarie e finanziarie, in Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria, a cura di La Greca-Marchetti, Torino, 2003, 248 ss.; De Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, 268 e ss; Diotallevi, sub art. 737 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, agg. 2020, V,1136; Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “ work in progress’’, in Dir. pen. cont. on line 19 settembre 2016; Piacente, La decisione quadro 2008/841/Gai del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, in Il diritto dell'Unione europea ed i diritti umani, Conti, I, Padova, 2011; Trinchera, Introdotte nuove ipotesi speciali di confisca per dare attuazione alla Direttiva 2014/42/UE, D. lgs. 29 ottobre 2016, n. 302, in DPP on line, dicembre 2016.

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