Codice di Procedura Penale art. 740 bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate 1 .

Giovanni Diotallevi

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate 1.

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

 

[1]  Articolo inserito dall'art. 5 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

Inquadramento

Con l'approvazione della l. n. 116/2009, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu, è stato introdotto nell’ordinamento uno strumento « globale » contro la corruzione, sia per il suo ampio campo di applicazione (prevenzione, repressione, cooperazione internazionale, attività di recupero dei beni provento di illecito ed assistenza tecnica) sia per il numero di paesi che ne fanno parte. Diotallevi, 1148.

Le modifiche legislative introdotte a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione di Merida

L'art. 5 l. n. 116/2009, ha introdotto due nuovi articoli: l'art. 740-bis e l'art. 740-ter, dando esecuzione al c.d. asset recovery, ossia al recupero dei beni che rappresentano il profitto o lo strumento dei reati di corruzione (De Amicis, 68 ss.).

Gli Stati parte sono soggetti a due obblighi di cooperazione: a) prevedere la possibilità di dare esecuzione a richieste di sequestro e confisca dei beni previsti dall'art. 31 Conv.; b) prevedere la possibilità di restituire allo Stato che ne ha fatto richiesta quanto sequestrato o confiscato. Le disposizioni dettate dagli artt. 731 e 737-bis già consentono alle autorità giudiziarie nazionali di svolgere indagini, di sequestrare e di confiscare i beni specificamente indicati dall'art. 31 Conv., su richiesta di uno degli altri Stati parte. L'art. 740, comma 2 subordina la devoluzione alla reciprocità. In base all'art. 740-bis, comma 1, la devoluzione può essere ordinata solo nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato. La disciplina della devoluzione è stata lasciata ai singoli accordi internazionali. I principi fondamentali della nuova disciplina sono: 1) non può procedersi alla devoluzione senza il previo riconoscimento della sentenza o del provvedimento estero che ha disposto la confisca dei beni di cui all'art. 31 Conv. ai sensi dell'art. 740-bis, comma 2, lett. b); 2) il procedimento ed i presupposti del riconoscimento sono gli stessi di quelli previsti dagli artt. 731, 733 e 734) la devoluzione sarà ordinata contestualmente al riconoscimento della sentenza o del provvedimento estero che ha disposto la confisca (art. 740-ter, comma 1) (Bricchetti- Pistorelli 46; Kildani, 139). 

Bibliografia

Bricchetti - Pistorelli, Proventi confiscati devoluti allo Stato estero in presenza delle condizioni previste dalla legge, in Guida dir. 2009, n. 36,46; De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale. Verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra autorità giudiziarie, Milano, 2007, 68 ss.; De Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 285 e ss; Diotallevi, sub art. 740 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, V, 2020, 1148; Kildani, La legge italiana di ratifica della Convenzione di Merida contro la corruzione, in Leg. pen. 2010,139.

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