Codice di Procedura Penale art. 743 - Deliberazione della corte di appello.

Giovanni Diotallevi

Deliberazione della corte di appello.

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale [18 c.p.; 656] non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia (1) trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello 1.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 , nei termini di cui all'articolo 734 2.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato [7422], esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge [606] da parte del procuratore generale presso la corte di appello , dell'interessato e del difensore 3.

 

[1] Le parole «Ministro della giustizia» sono state sostituite alle parole «Ministro di grazia e giustizia»  dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.  Già precedentemente ai sensi del  d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione «Ministro di grazia e giustizia»  era da intendersi « Ministro della giustizia» .

[2] Le parole «, nei termini di cui all’articolo 734» sono state aggiunte dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. 

[3] Le parole «per violazione di legge » sono state inserite e le parole «, dell’interessato e del difensore» sono state sostituite alle parole «e dell’interessato» dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 3, d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. 

Inquadramento

La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale pronunciata dall'Autorità giudiziaria italiana può essere formulata dal ministro della giustizia solo a seguito della preventiva deliberazione favorevole da parte della Corte d'appello, ove sia stata pronunciata la condanna. La deliberazione preventiva della Corte d'appello sembra necessaria anche quando il ministro debba prestare il suo consenso alla richiesta dello Stato estero. Non è invece necessaria la deliberazione della Corte quando la sentenza da eseguire riguardi condanne al pagamento di pene pecuniarie o confisca, in considerazione dello specifico riferimento normativo alla sola «pena restrittiva della libertà personale» (Diotallevi).

Il potere di iniziativa del ministro della giustizia

Per avviare la procedura per l'ammissibilità della domanda o della prestazione del consenso, il Ministro attiva la procedura giurisdizionale, trasmettendo gli atti al procuratore generale territorialmente competente. La richiesta dello Stato estero o l'eventuale istanza del condannato non costituiscono presupposti necessari dell'attività introduttiva della fase giurisdizionale perché l'attività del ministro non è “atto dovuto”.

La fase dinanzi alla Corte d'appello

Il procuratore generale ha l'obbligo di promuovere il procedimento camerale di fronte alla Corte d'appello, richiedendo, se necessario, una integrazione rispetto agli accertamenti eseguiti sulla sentenza in fase di delibazione ministeriale. La Corte d'appello delibera, ai sensi dell'art. 127,  con le modalità semplificate previste dall'art. 734 c.p.p. delibera con sentenza, con riferimento all'accertamento delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, rispetto ai criteri sanciti dagli artt. 9 e 10 della Convenzione che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione della pena e quello della conversione della condanna.

Ove sia necessario il consenso del condannato esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero. La nuova disciplina, di cui al d.lgs. n. 149/2017, ha introdotto la possibile impugnazione per cassazione, solo per violazione di legge, di tale sentenza anche da parte del difensore del condannato. Il difensore del condannato deve essere avvisato ma non deve necessariamente presenziare alla prestazione del consenso.

Alla Corte di Appello spetta solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento, restando invece preclusa la valutazione sull'idoneità dell'estradizione al reinserimento sociale del condannato perché  le disposizioni in tema di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, di cui agli artt. 742 e 743 trovano applicazione solo in assenza di norme internazionali che regolino diversamente la materia. (Cass. VI, n. 44089/2014).

La Corte d'appello verificherà se la quantificazione della pena sia stata correttamente effettuata (Cass. I, 17 marzo 1999, Vitale). La giurisprudenza ha ritenuto non sussistenti le condizioni per il trasferimento del condannato perché i fatti per i quali era intervenuta condanna erano stati oggetto di un provvedimento di amnistia nel Paese estero, sicché l'espiazione della pena sarebbe cessata come conseguenza automatica e diretta del trasferimento (Cass. VI, 47887/2000). Alla corte d'appello compete non solo accertare la sussistenza delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero del condannato, ma verificare l'esistenza dello stesso presupposto su cui l'istituto dell'esecuzione all'estero si fonda, cioè la possibilità, materiale e giuridica, che la pena inflitta da una sentenza di condanna italiana abbia esecuzione nello Stato estero richiesto (Cass. VI, n. 47887/2004, con nota di Pierini, 1205). (v. anche sub art. 742).

Bibliografia

Diotallevi, sub art. 743, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, V, 1157; Piattoli Girard, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 319 e ss; Pierini, Eseguibilità all’estero della sentenza nazionale per il trasferimento della persona condannata e attribuzioni delle autorità politica e giudiziaria, in Cass. pen. 2005, 1206

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