Codice di Procedura Penale art. 6 - Competenza del tribunale 1 .

Sergio Beltrani

Competenza del tribunale 1.

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise [5] o del giudice di pace.

 

 

[1] Articolo dapprima così sostituito dall'art. 166 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi del successivo art. 2471 d.lg. n. 51, cit., quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. L'articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 47 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 2 aprile 2001, n. 91, conv., con modif., in l., 3 maggio 2001, n. 163. Il testo previgente recitava: «1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334, e 335». Per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, v. l'art. 4, d.lg. n. 274, cit.

Inquadramento

La disposizione determina la competenza del Tribunale, che ha natura residuale: appartengono alla sua competenza tutti i reati che non rientrano nella competenza della corte di assise o del giudice di pace.

Casistica

Cfr. Sub art. 5, § 3.

Rapporti con la competenza del giudice di pace

L'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 (recante « disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace ») determina la competenza per materia del giudice di pace in base ad un criterio meramente qualitativo, ricomprendendovi una serie di reati di minore gravità, nominativamente indicati.

Per stabilire se un reato rientri nella competenza funzionale del Giudice di pace o del tribunale, deve aversi riguardo alla contestazione, ovvero alla «prospettazione accusatoria», senza alcuna valutazione anticipatoria sul possibile esito del giudizio di merito, ciò perché la competenza è «misura della giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche ed alla formulazione espressiva della domanda, non alla sua «fondatezza» (in tutto o in parte) valutazione — quest'ultima — da porsi in essere nella fase — successiva — della decisione (dunque, da parte del giudice competente, individuato in virtù dei caratteri obiettivi della domanda) (Cass. I, n. 36336/2015: in applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativo di competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p., ha ritenuto che la gravità della minaccia, prospettata in contestazione, rendeva il reato di competenza Tribunale, a nulla rilevando, per integrare la competenza del giudice di pace, la valutazione anticipata del Tribunale di non gravità della stessa).

La giurisprudenza ha immediatamente chiarito che, a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), in vigore dal 30 dicembre 2022,  del regime di procedibilità a querela di parte per numerose ipotesi di lesioni personali con malattia compresa tra 21 e 40 giorni, deve ritenersi che il trattamento sanzionatorio applicabile a tali reati, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia  quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace ex art. 52 D. Lgs. n. 274 del 2000. Si è, in proposito, osservato che l'evidente difetto di coordinamento tra l'art. 582 c.p. novellato e l'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 274 del 2000 può essere superato valorizzando sistematicamente la voluntas legis, volta (come già previsto dall'art. 15 della legge delega n. 468 del 1999) a devolvere al giudice di pace la competenza per tutte le ipotesi di lesioni personali procedibili a querela di parte, che si salda con l'intento della c.d. ”Riforma Cartabia”, esplicitato dalla Relazione illustrativa, di determinare “un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali procedibili a querela di parte” (Cass. V, n. 12517/2023; conforme, Cass. V, n. 10669/2023, per la quale, in tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso: a tale conclusione deve addivenirsi sussistendo un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 582, comma secondo, c .p. , in quanto il primo, che non è stato modificato, continua a riferirsi al secondo che, invece, non individua più ipotesi procedibili a querela).

Altro orientamento ha, peraltro, successivamente ritenuto che per le lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta restano, , permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale (Cass. V, n. 40719/2023 ).

Le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 12759/2024), chiamate a risolvere il contrasto, hanno condiviso il primo orientamento: appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 c.p., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. 
Le Sezioni Unite hanno precisato anche che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale. 

La competenza per materia dei giudici speciali

Con riguardo ai giudici speciali, la competenza per materia è così ripartita (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 89 s.):

a) il tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento della commissione, non abbiano superato il diciottesimo anno d'età (art. 3 d.P.R. n. 448/1988). La giurisprudenza ha chiarito che, attesa l'inscindibilità dei reati permanenti, da intendere come fatto giuridicamente unitario, qualora detti reati siano attribuiti a soggetti che erano ancora minorenni all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza spetta comunque al giudice ordinario: è stata, in tal modo, esclusa, anche nell'interesse dell'imputato, ogni possibilità di ripartire la competenza fra giudice ordinario e giudice minorile, scomponendo il reato (Cass. I, n. 6025/1997);

b) la Corte costituzionale è competente per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.);

c) il tribunale militare è competente per i reati c.d. militari commessi da militari in servizio alle armi o considerati tali (art. 103, comma, 3 Cost.).

Bibliografia

Macchia, Sub art. 6, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 19; Macchia, Sub art. 6, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 24; Spangher, Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico, in Dir. pen. e proc. 1998, 679; Taormina, Riforme istituzionali e giustizia penale, in Giust. pen. 1993, I, 289.

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