Codice di Procedura Penale art. 11 bis - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 1 2 .

Sergio Beltrani

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo1 2.

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 113.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 2 l. 2 dicembre 1998, n. 420.

[2] Rubrica modificata ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

[3] Comma modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

Inquadramento

L'art. 11-bis (introdotto nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia, sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiate, attribuendola al giudice determinato ai sensi dell'art. 11 (al quale, per ogni ulteriore problematica, si rinvia).

Nell'unica applicazione di legittimità nota, si è osservato che la disciplina dettata dall'art. 11-bis si applica solo ove il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che assuma la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta l'applicazione (Cass. I, n. 43866/2024); nel medesimo senso era già orientata in precedenza la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 17/07/ luglio 2014, nel senso che l'applicabilità della disciplina derogatoria de qua è subordinata all'intervenuta applicazione del magistrato della DNA ad una Procura distrettuale periferica).
Le deroghe di cui agli artt. 11 ed 11-bis non trovano, infatti, applicazione con riguardo ai magistrati di uffici giudiziari aventi competenza nazionale (Cass. VI, n. 30760/2009, in riferimento ai magistrati della Corte di cassazione).      

Bibliografia

Amato, Disciplina estesa alla fase delle indagini ma senza rilievo per i giudizi in corso, in Guida dir. 1998, n. 49, 164; Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario