Proposta concordataria e pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari

La Redazione
17 Maggio 2016

Ai sensi del novellato art. 160 l. fall., la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari: tale disposizione deve intendersi nel senso che il debitore si deve obbligare al pagamento monetario di tale percentuale minima, non essendo consentita la soddisfazione in altro modo.

Ai sensi del novellato art. 160 l. fall., la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari: tale disposizione deve intendersi nel senso che il debitore si deve obbligare al pagamento monetario di tale percentuale minima, non essendo consentita la soddisfazione in altro modo.

Di conseguenza, dev'essere considerata inammissibile una proposta nella quale i creditori chirografari, soci della società in concordato, abbiamo accettato un pagamento di quanto a loro spettante mediante accollo del debito societario verso se stessi.

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