Finanziamenti pubblici e natura privilegiata del credito

La Redazione
19 Maggio 2016

Il privilegio di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 123/1998 consegue unicamente al credito di rimborso conseguente alla revoca del finanziamento pubblico, basata sulla violazione della causa del contratto in termini di carenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, omessa presentazione della documentazione di spesa, cessione o distrazione dei beni acquistati prima del termine del progetto ovvero abuso del finanziamento per deviazione dallo scopo.

Il privilegio di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 123/1998 consegue unicamente al credito di rimborso conseguente alla revoca del finanziamento pubblico, basata sulla violazione della causa del contratto in termini di carenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, omessa presentazione della documentazione di spesa, cessione o distrazione dei beni acquistati prima del termine del progetto ovvero abuso del finanziamento per deviazione dallo scopo. Il medesimo privilegio non assiste invece il credito restitutorio conseguente al mero inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso, quale obbligazione fisiologica del contratto di finanziamento rilevante unicamente in termini civilistici.

Sullo stesso argomento vedi:

Tribunale di Rimini, 22 marzo 2016, ord.

Tribunale di Vicenza, 5 febbraio 2016, decr.

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