Effetti della rinuncia al rango privilegiato dopo l’adunanza dei creditori

La Redazione
20 Maggio 2016

Il voto espresso dai creditori che abbiano rinunciato al rango privilegiato del loro credito nei venti giorni successivi all'adunanza del ceto creditorio deve essere escluso dal calcolo della maggioranza prevista dall'art. 177 l. fall. La valutazione in ordine all'ammissione al voto deve infatti essere compiuta e cristallizzarsi all'atto dell'adunanza, momento in cui è necessario stabilire in via definitiva chi abbia il diritto di voto ed in quale misura.

Il voto espresso dai creditori che abbiano rinunciato al rango privilegiato del loro credito nei venti giorni successivi all'adunanza del ceto creditorio deve essere escluso dal calcolo della maggioranza prevista dall'art. 177 l. fall. La valutazione in ordine all'ammissione al voto deve infatti essere compiuta e cristallizzarsi all'atto dell'adunanza, momento in cui è necessario stabilire in via definitiva chi abbia il diritto di voto ed in quale misura. Il termine di venti giorni normativamente concesso è infatti funzionale alla sola utilizzazione del diritto di voto come risultante dal riconoscimento operatone in sede di adunanza e non in funzione di un'inammissibile alterazione delle qualificazioni e quantificazioni ivi accertate.

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