Falcidiabilità delle ritenute operate e non versate nel concordato senza transazione fiscale

La Redazione
26 Maggio 2016

Un imprenditore in stato d'insolvenza può presentare una domanda di concordato preventivo liquidatorio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'Iva attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

In tema di applicazione dell'art. 182-ter l. fall., l'art. 4 par. 3, Tue nonché gli art. 2, 250 par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato d'insolvenza può presentare una domanda di concordato preventivo liquidatorio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'Iva attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

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