Concordato con continuità indiretta e soglia minima di soddisfazione dei chirografari
31 Maggio 2016
L'esenzione dall'obbligo di assicurare una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista dal comma 5 dell'art. 160 l. fall., facendo riferimento all'art. 186-bis senza ulteriore specificazioni e/o limitazioni, si riferisce al concordato in continuità sia nella forma diretta che indiretta.
Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta in via automatica l'inammissibilità della proposta, giacché occorre valutare se tale pagamento costituisca o meno atto di straordinaria amministrazione e se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, così pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato. (Nella specie, i pagamenti per importi di poco superiori rispetto al limite fissato dal Tribunale, venivano eseguiti per la continuazione dell'esercizio della impresa e, quindi, erano volti a conservare il valore del patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo per la programmata cessione dell'azienda). |