Concordato: apertura di procedura competitiva di offerte concorrenti

La Redazione
01 Giugno 2016

In ambito concordatario, la nuova disciplina sulle offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis l. fall. si applica a tutte le fattispecie in cui il debitore presenti un piano che comprenda un'offerta, da parte di un soggetto già individuato, finalizzata al trasferimento dell'azienda, di un ramo o di un complesso di beni, nonché alle ipotesi di contratti di affitto e ai preliminari di vendita.

In ambito concordatario, la nuova disciplina sulle offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis l. fall. si applica a tutte le fattispecie in cui il debitore presenti un piano che comprenda un'offerta, da parte di un soggetto già individuato, finalizzata al trasferimento dell'azienda, di un ramo o di un complesso di beni, nonché alle ipotesi di contratti di affitto e ai preliminari di vendita.

Mentre il combinato disposto di cui agli artt. 182 e 105 -108-ter l. fall. trova applicazione con riferimento alle vendite competitive nelle fasi ante e post omologa di tutte le procedure concordatarie, liquidatorie o in continuità, nella fase anteriore all'ammissione concordataria si applica, invece, la disciplina di cui all'art. 163-bis.

Entrambe le fattispecie prevedono regole competitive, ma le rispettive discipline sono diverse: a differenza di quanto disposto dagli artt. 107 e 182, infatti, l'art. 163-bis prevede l'obbligatorietà dell'aumento (non rilancio) minimo dell'offerta originaria e della gara, con ciò imponendo una procedura competitiva più restrittiva e meno libera di quella prevista dall'art. 107.

La vendita competitiva di cui all'art. 163-bis l. fall., pur in assenza di un espresso richiamo degli artt. 105-108-ter, produce gli effetti tipici delle vendite competitive concorsuali, in particolare l'effetto purgativo di una vendita forzata (ex art. 108) e l'effetto liberatorio dalla responsabilità dell'acquirente per i debiti sorti prima del trasferimento, e risultante dai libri contabili obbligatorio (ex art. 105).

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