All’Ipab non si applica la disciplina sul sovraindebitamento
10 Giugno 2016
La disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012 non può trovare applicazione rispetto a soggetti per i quali è disposta un'autonoma procedura di risanamento o di liquidazione, come disposto dagli stessi artt. 6 e 7, comma 2, lett. a) della legge in esame: nel caso delle Ipab, sono previste discipline amministrative ad hoc, ai sensi del d.lgs. n. 207/01, della l.r. n. 43/12 e della l. n. 1404/56.
Non appare coerente con la volontà del legislatore (che consiste nell'introduzione di uno strumento di risoluzione della crisi del debitore, persona fisica o consumatore, che si sia sovraindebitato per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, o dell'imprenditore non fallibile) l'estensione della normativa fino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro, tra cui il sovraindebitamento di un ente pubblico che svolga attività di assistenza e beneficenza (Ipab).
Sullo stesso argomento, contra: Tribunale di Treviso – 20 maggio 2015 |