Concordato: esclusione dal voto del creditore postergato e limiti di sindacato del Tribunale
15 Giugno 2016
Il creditore postergato escluso dal voto non ha legittimazione attiva a proporre opposizione all'omologazione: al di fuori dell'adunanza dei creditori, e nella successiva fase delle adesioni, non possono risolversi contestazioni inerenti il voto.
Le decisioni sull'ammissione al voto, adottate dal giudice delegato ai sensi dell'art. 176 l. fall., hanno efficacia ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, e in caso di contestazioni, l'unico percorso di risoluzione è quello di un ordinario giudizio di cognizione: manca, nel concordato preventivo, una fase di verificazione dei crediti e, in ogni caso, il controllo del tribunale, ai fini dell'ammissibilità e poi dell'omologazione del concordato, incontra dei precisi limiti; esula da tale controllo giudiziario l'aspetto economico della proposta. Da tutto ciò deriva una carenza di interesse per l'opposizione all'omologa del creditore escluso dal voto, dal momento che con tale strumento non potrebbe comunque trovare tutela la propria pretesa di partecipazione al riparto quale creditore non postergato. La nozione di “qualunque interessato”, che ai sensi dell'art. 180 l. fall. può proporre opposizione all'omologa del concordato, deve infatti intendersi come riferita a soggetti portatori di un interesse giuridico e non di mero fatto. |