Esdebitazione e requisito della soddisfazione parziale dei crediti
17 Giugno 2016
Al fine della concessione del beneficio dell'esdebitazione, nel valutare il presupposto della soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali (id est, della parzialità dei pagamenti), di cui all'art. 142 l. fall., il giudice può effettuare una valutazione discrezionale, quanto alla portata delle ripartizioni: la parzialità dei pagamenti può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei crediti.
Può essere concesso il beneficio dell'esdebitazione se la percentuale dei pagamenti effettuati dal debitore rappresenta un'apprezzabile consistenza (nel caso di specie: più del 27% del passivo fallimentare). |