Codice Civile art. 229 - [Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare] (1).[Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 88 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 82 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione. |