Codice Civile art. 280 - [Legittimazione] (1).[Legittimazione] (1). (1) Articolo (e sezione) abrogati dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo recitava: «[I]. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. [II]. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice». L'articolo era stato sostituito dall'art. 122 l. 19 maggio 1975, n. 151. |