Codice Civile art. 281 - [Divieto di legittimazione] (1).


[Divieto di legittimazione] (1).

(1) Articolo (e sezione) abrogati dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo recitava: «[I] Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti». L'articolo era stato sostituito dall'art. 123 l. 19 maggio 1975, n. 151

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