Codice Civile art. 285 - [Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori] (1).[Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori] (1). (1) Articolo (e sezione) abrogati dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo recitava: «[I]. Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente. [II]. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado». L'articolo era stato sostituito dall'art. 126 l. 19 maggio 1975, n. 151 |