Codice Civile art. 286 - [Legittimazione domandata dall'ascendente] (1).


[Legittimazione domandata dall'ascendente] (1).

(1) Articolo (e sezione) abrogati dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo recitava: «[I]. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare».

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