Codice Civile art. 849 - Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie. [I]. Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi [2932], pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento [57 att.] (1). (1) Il riferimento alle associazioni professionali è da ritenersi inoperante a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo ai sensi del d.lg.lt. 23 novembre 1944, n. 369. InquadramentoGli artt. da 846 a 856 erano destinati a dettare un'organica disciplina di riordinamento della proprietà rurale, essenzialmente ispirata ad evitare un eccessivo frazionamento dei terreni, in nome della tutela della cosiddetta “minima unità colturale” e volta alla creazione di aziende agricole dotate di fondi di dimensioni idonee ad incentivare la produzione. L'inattualità di questa normativa è stata constatata dal d.lgs. n. 99/2004, che ha abrogato gli artt. 846, 847 e 848. Gli artt. da 856 a 865 contemplano, invece, gli interventi finalizzati alla bonifica dei terreni, volti al raggiungimento di fini generali di carattere pubblico per il recupero agricolo dei fondi malsani e trascendenti gli interessi dei singoli proprietari terrieri, già anticipati dal Testo unico sulla bonifica integrale contenuto nella r.d. n. 215/1933. RinvioPer il commento, v. sub art. 865. BibliografiaMoschella, voce « Minima unità colturale », in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976. |