Codice Civile art. 852 - Terreni esclusi dai trasferimenti.

Antonio Scarpa

Terreni esclusi dai trasferimenti.

[I]. Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.

Inquadramento

Gli artt. da 846 a 856 erano destinati a dettare un'organica disciplina di riordinamento della proprietà rurale, essenzialmente ispirata ad evitare un eccessivo frazionamento dei terreni, in nome della tutela della cosiddetta “minima unità colturale” e volta alla creazione di aziende agricole dotate di fondi di dimensioni idonee ad incentivare la produzione. L'inattualità di questa normativa è stata constatata dal d.lgs. n. 99/2004, che ha abrogato gli artt. 846, 847 e 848.

Gli artt. da 856 a 865 contemplano, invece, gli interventi finalizzati alla bonifica dei terreni, volti al raggiungimento di fini generali di carattere pubblico per il recupero agricolo dei fondi malsani e trascendenti gli interessi dei singoli proprietari terrieri, già anticipati dal Testo unico sulla bonifica integrale contenuto nella r.d. n. 215/1933.

Rinvio

Per il commento, v. sub art. 865.

Bibliografia

Moschella, voce « Minima unità colturale », in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario