Codice Penale art. 272 - [Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale] (1).


[Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [II]. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. [III]. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti». Precedentemente la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma.

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