Codice Penale art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (1).


Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (1).

[I]. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 516 euro a 2.065 euro.

[II]. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a 1.032 euro.

(1) La Corte cost., con sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per contrasto con l'art. 18 Cost.

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