Codice Penale art. 398 - [Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità] .


[Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità].

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 1 l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata. [II]. Non sono punibili: 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione; 2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere; 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti».

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