Codice Penale art. 520 - [Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale] (1).[Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale] (1). (1) L'articolo, assieme agli altri articoli del Capo I, è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo del presente articolo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [II]. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette». |