Codice Penale art. 525 - [Circostanze attenuanti] (1).[Circostanze attenuanti] (1). (1) L'articolo, assieme agli altri articoli del Capo I, è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo del presente articolo recitava: «[I]. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa». |