Codice Penale art. 541 - [Pene accessorie ed altri effetti penali] (1).


[Pene accessorie ed altri effetti penali] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo recitava: «[I]. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la decadenza dalla potestà dei genitori o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante. [II]. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa».

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