Codice Penale art. 543 - [Diritto di querela] (1).[Diritto di querela] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo recitava: «[I]. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge. [II]. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi». |