Codice Penale art. 667 - [Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo] (1).[Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13 d.lg. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo recitava: «[I]. Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione. [II]. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità. [III]. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità la pena è dell'arresto fino a un mese». |