Codice Penale art. 706 - [Commercio clandestino di cose antiche] (1).[Commercio clandestino di cose antiche] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13 d.lg. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo recitava: «Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» |