Codice Penale art. 14 - Computo e decorrenza dei termini.Computo e decorrenza dei termini. [I]. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. [II]. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine. InquadramentoLa norma in esame disciplina il computo dei termini agli effetti penali, prendendo in considerazione il tempo sia come durata, che come scadenza entro la quale è possibile compiere un'attività o a partire dalla quale si realizza un effetto giuridico. Il termine si misura seguendo le indicazioni del calendario comune e, quando si tratta di un termine, nel calcolo non si deve considerare il giorno di inizio della decorrenza. Per esigenze di certezza, l'ordinamento disciplina le modalità di calcolo del tempo, sia quando la legge fa dipendere dal decorso di esso il verificarsi di un effetto giuridico, sia quando fissa un termine entro il quale è possibile compiere un'attività o a partire dal quale si realizza un effetto giuridico. Più in dettaglio, l'art. 14, comma 1 stabilisce che si osserva il calendario comune, quindi l'anno è di 365 giorni (o 366 se bisestile), mentre il mese, a seconda dei casi, è di 28 (o 29 negli anni bisestili), 30 o 31 giorni, mentre i giorni sono di 24 ore. L'art. 14, comma 2 prende, invece, in considerazione il tempo come scadenza (cioè come termine), per il realizzarsi di un effetto giuridico (come, ad esempio, la scarcerazione a seguito dell'espiazione della pena o della prescrizione del reato) o per il compimento di un'attività (come, ad esempio, la presentazione della querela), e stabilisce la regola dies a quo non computatur in termino, dal quale si desume, a contrario, che si computa, invece, il dies ad quem. ApplicazioniQuerela Il termine per proporre la querela è di tre mesi e non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato. La scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 , nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese (Cass. V, n. 9572/2008). La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scade in giorno festivo (art. 172 c.p.p.) non opera con riferimento al termine per la presentazione della querela (Cass. II, n. 23281/2010). Prescrizione Il computo del termine di prescrizione incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Cass. III, n. 23259 /2015). Pene e misure cautelari Per quanto riguarda il calcolo della durata delle pene, l'art. 134 dispone che le pene temporanee si applicano a giorni, mesi ed anni e, nel computo dei giorni, non si tiene conto delle frazioni di essi. Poiché nel caso di specie l'effetto giuridico (espiazione pena) deriva dal decorso del termine, si ricade nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 14, quindi il giorno di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa. Inoltre, il giorno si considera di ventiquattro ore indivisibili, quindi è irrilevante l'ora di inizio della espiazione. Quindi, poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore — fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa — mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio (Cass. I, n. 46149/2009). Anche per il calcolo della durata delle misure cautelari restrittive non deve farsi applicazione della regola dettata dal capoverso dell'art. 14, poiché ad essa deroga l'art. 297, comma 1, c.p.p., per il quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo (Cass. VI, n. 22035 /2012). Maggiore età Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14, comma 2 e dall'art.172, comma 4, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto (Cass. I, n. 158 /1999 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23.40 del giorno del suo diciottesimo compleanno). La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che l'età dovrebbe essere computata in deroga all'art. 14, assumendo rilievo anche l'ora in cui il soggetto è nato, indicata nei registri dello stato civile e nei certificati di nascita, che, in quanto atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.). Pertanto, il reato commesso il giorno del diciottesimo compleanno, ma prima dell'ora corrispondente della nascita, non sarebbe ancora commesso da un maggiorenne (Caraccioli, Manuale, 178; Frosali, Sistema, 176; Pannain, Manuale, 216; Manzini, Trattato 1950, 70). Termini con decorrenza all'indietro Quando la legge fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale — a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro — viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, per regola generale, non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando come capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Ne discende che, in tema di riesame delle misure coercitive il termine di «almeno tre giorni prima», stabilito dall'art. 309, comma 8, c.p.p. per la tempestiva comunicazione o notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente tale data, e pertanto va considerato di tre giorni non liberi prima dell'udienza stessa (Cass. V, n. 6521/1998). BibliografiaCalderone, Computo del termine ai fini della scarcerazione e libertà personale, in Riv. pen., 1971, 22; Maggiore, Termini (computo e decorrenza dei), in Nss. d. I., XIX, Torino, 1973, 135; Manera, Osservazioni sul modo di computare l'età di una persona, in Giust. pen., 1999, 451; Uccella, In tema di non applicabilità dell'art. 14 c.p. all'età, in Temi nap., 1968, 119. |