Codice Penale art. 48 - Errore determinato dall'altrui inganno.Errore determinato dall'altrui inganno. [I]. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo [46, 54 3, 111]. InquadramentoL’art. 48 disciplina una ipotesi di responsabilità dell’autore mediato, cioè di chi si serve, come strumento per commettere il reato, di altro soggetto (autore immediato), inducendolo in errore con qualsiasi mezzo idoneo a sorprenderne la buona fede ed a determinarlo a commettere il reato. L'errore determinato dall'altrui ingannoL'art. 48 postula che l'autore immediato (ossia lo strumento) agisca per volontà viziata, cioè in conseguenza dell'inganno adoperato su di lui dallo autore mediato, e, richiamate le disposizioni dell'art. 47, quanto alla possibile responsabilità della persona ingannata, dispone che la persona che ha determinato l'inganno risponda del fatto commesso dalla persona ingannata: «l'art. 47, comma 1 e comma 3, sarà applicabile quando il terzo ingannatore abbia indotto l'agente (non se si sia avvalso di un errore in cui già si trovava) rispettivamente in un errore di fatto o di diritto su legge extrapenale (non integratrice; oppure su norma non giuridica; oppure su norma penale diversa da quella incriminatrice) sul fatto costitutivo del reato (non dunque di per sé, se l'abbia indotto in un errore di diritto riconducibile all'art. 5 c.p. (…) Sempre per l'integralità del richiamo dell'art. 47 nell'art. 48, sarà applicabile anche l'art. 47, comma 2: l'agente, indotto in errore da parte del terzo, non ha il dolo di un reato, ma ha il dolo di un altro reato. In tal caso risponde del reato diverso mentre l'ingannatore risponde del reato che ha voluto far commetter al terzo» (Romano, 2004, 506). Detta ipotesi esula, secondo la giurisprudenza (Cass. V, n. 4058/1985 e Cass. VI, n. 5448/1981), dall'ambito del concorso di persone nel reato, in senso stretto, costituendo un caso particolare di esclusione della punibilità dell'autore immediato del reato; in dottrina, si ritiene che «la responsabilità di chi induce in errore un altro soggetto (…) non trae origine né dall'ambiguo riferimento all'autore mediato né dal ricorso agli artt. 110 ss., ma proprio dall'innesto (…) dell'art. 48 (…) sulle singole norme incriminatrici di parte speciale (…); questa considerazione non impedisce peraltro di accostare tal[e] fattispecie a quelle degli artt. 110 ss., attribuendo[le] una “natura giuridica concorsuale”: si tratta infatti di “ipotesi speciali” di concorso di persone nel reato che, in mancanza di tal[e] esplicit[a] previsione, sarebb[e] stat[a] ricompres[a] nella disciplina concorsuale» (Romano e Grasso, 2012, 165 s.). La responsabilità dell'autore immediato del reato, se quest'ultimo (come ad es. per la gran parte delle contravvenzioni) è punibile anche a titolo di colpa, viene meno (in forza del testuale richiamo dell'art. 48 alla disciplina dell'errore di fatto ex art. 47) soltanto se l'errore determinato dall'altrui inganno risulti incolpevole; in caso contrario, egli risponderà del reato commesso a titolo di colpa. Al fine di ritenere la responsabilità dell'autore mediato è necessario e sufficiente che egli abbia posto in essere una condotta causalmente e consapevolmente correlata all'induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente reato; deve, inoltre, trattarsi di una condotta (materializzatasi in un qualsiasi artificio o comportamento) idonea a trarre in inganno l'autore immediato: «presupposto è nell'art. 48 il dolo del terzo con riferimento al reato di cui determina la commissione, come dire che il fatto commesso dal soggetto indotto in errore deve costituire l'elemento oggettivo di un reato in relazione al quale il terzo ha il quadro conoscitivo e volitivo tipico del dolo (…). Ciò risulta dalla previsione della responsabilità del terzo connessa con l'inganno che (…) cagiona l'errore dell'agente. Va detto tuttavia che la disposizione appare superflua non solo nella sua prima parte (l'art. 47, infatti, non distingue l'errore a seconda della sua provenienza), ma anche nella seconda (la responsabilità a titolo di dolo del terzo discenderebbe comunque dalla disciplina degli artt. 110 ss.)» (Romano, 2004, 506). L'idoneità dell'azione dell'autore «mediato» va valutata necessariamente in rapporto alle qualità ed alle capacità dell'autore «immediato»: ne consegue che, qualora questo sia un pubblico ufficiale, o comunque persona professionalmente qualificata, funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, dovrà tenersi conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono; pertanto, se, alla luce di siffatti dati, le prospettazioni del privato “autore mediato” non valgono ad alterare la realtà fattuale, deve escludersi l'induzione mediante errore, da parte di tale soggetto nei confronti di quello pubblico, autore immediato, alla commissione del reato (Cass. VI, n. 26041/2004 e n. 537/1998, in tema di false dichiarazioni rese dal privato per ottenere una licenza edilizia, che in entrambi i casi la Cassazione non ha ritenuto sufficienti per la configurazione del reato, alla luce dei doveri di esame e di controllo del funzionario pubblico). Si è, ad es., ravvisato il delitto di falso ideologico per induzione (ex artt. 48 e 479 c.p.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione – i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione – induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia (Cass. I, n. 6274/2003). La dottrina ha anche osservato che, «se l'inganno del terzo costituisce a sua volta un reato nei confronti del soggetto indotto in errore (es. truffa), vi sarà per lui un concorso di reati ex art. 81, comma 2, c.p.» (Romano, 2004, 507). In una interessante applicazione, la giurisprudenza ha chiarito che, nei reati propri, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” qualificato (il c.d. “soggetto proprio”) non esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile nei casi in cui sia autore mediato ex art. 48, oltre che in tutti gli altri casi nei quali la carenza dell'elemento soggettivo riguardi soltanto il concorrente “intraneo” e non sia quindi estensibile (Cass. IV, n. 36730/2018: fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001, del geometra che aveva redatto i disegni di un progetto di ristrutturazione edilizia, presentando scientemente una DIA anziché una domanda di concessione edilizia, concorrendo così alla realizzazione di un abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, per quanto l'art. 29 dello stesso d.P.R. preveda come autori del reato soltanto il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori; conforme Cass. V, n. 57706/2017, in fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza che, pur non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai redattori materiali di delibere della Giunta regionale ritenute false, aveva tuttavia ritenuto che non fosse configurabile alcuna scriminante per il concorrente estraneo che aveva, al contrario, consapevolmente partecipato alla falsa redazione delle delibere). Casistica. RinvioSi rinvia in proposito alle singole norme incriminatrici in materia di reati di falso (artt. 476 ss.). Profili processualiOnere della prova ed onere di allegazione Cfr. sub art. 47. Correlazione tra accusa e sentenza Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 (Cass. sez. fer., n. 35729/2013). BibliografiaDi Salvo, Sub art. 48 in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, V, Agg., Milano, 2015. |