Codice Penale art. 57 bis - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica (1).Reati commessi col mezzo della stampa non periodica (1). [I]. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore [596-bis], se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore [596-bis], se l'editore non è indicato o non è imputabile [58, 58-bis]. (1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 4 marzo 1958, n. 127. V. sub art. 57, nota 1. InquadramentoLa norma, introdotta con l'art. 1 l. 4 marzo 1958, n. 127, si occupa della responsabilità penale dell'editore e dello stampatore di stampati non periodici. La periodicità è correlata alla continuità della pubblicazione (Cass., 15 dicembre 1958). Sicché la stampa non periodica è quella non avente intervalli regolari (Romano, che argomenta ex art. 3 l. n. 47/1948). A tal proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che ai fini dell'applicazione dell'art. 16 l. 8 febbraio 1948, n. 47, rientrano nella nozione di stampati non periodici i foglietti contenenti la riproduzione, con mezzi meccanici, di una pluralità di esemplari, dello stesso tenore, con destinazione ad un numero indeterminato di persone (Cass. III, n. 892/1982). A differenza della responsabilità del direttore o vice-direttore, che è concorrente (ma non concorsuale: “fuori dei casi di concorso”) con quella dell'autore dello scritto, la responsabilità dell'editore e dello stampatore si configura come alternativa e sussidiaria (c.d. responsabilità “a cascata”), nel senso che l'editore non risponde se già risponde l'autore della pubblicazione e lo stampatore non risponde se già risponde l'autore o l'editore (per tutti, RomanoCommentario, 622). Tuttavia, attesa l'integralità del rinvio all'art. 57 (“fuori dei casi di concorso”), sussistendo l'elemento psicologico del dolo, l'editore o lo stampatore potranno rispondere a titolo di concorso con l'autore (Romano Commentario, 622). Sostanzialmente conforme, Cass. VI, n. 7578/1972. La struttura della fattispecieCome osservato in dottrina, il rinvio all'art. 57 c.p. è globale e concerne non solo la sanzione, ma anche la struttura della responsabilità. Ne consegue che, anche nell'art. 57-bis, prevede una fattispecie di agevolazione colposa dell'editore o dello stampatore di cui è elemento costitutivo (evento) il reato commesso dall'autore della pubblicazione (Romano, Commentario, 622; contra, Musco, 648). Quanto all'accezione di “reato” nonché alle condotte in cui può concretarsi la colpa, cfr. subart. 5. In particolare, la responsabilità dell'editore presuppone che costui abbia colposamente agevolato la pubblicazione di uno scritto costituente reato e avente autore ignoto oppure non imputabile. Qualora l'editore di un periodico, dopo avere pubblicato una notizia a contenuto diffamatorio, pubblichi la rettifica o la smentita inviatagli dalla persona offesa, l'offesa subìta dal diffamato non viene “sanata”, e, quindi, non viene meno il reato di diffamazione (Cass. V, n. 32364/2002; Cass. V, n. 48077/2019). La responsabilità dello stampatore, invece, è subordinata alla duplice circostanza: i) che l'autore sia ignoto o non imputabile (Romano, Commentario, 624: condizione sottintesa e non ripetuto nel testo nella disposizione solo per ragioni di forma); ii) che l'editore non sia indicato o non sia imputabile. Al riguardo, la dottrina (Romano, Commentario, 624) ha precisato che: - la non identificazione (Cass. I, n. 350/1991) o la non imputabilità dell'autore sono condizioni di punibilità; - parlando la legge di non imputabilità, e non genericamente di non punibilità, laddove l'autore goda di immunità, non risponde né l'autore né l'editore, cosicché l'editore non risponde se risponde già l'autore, ma non risponde sempre quando non risponde l'autore. Infine, la dottrina maggioritaria esclude che lo stampatore sia responsabile nel caso di editore noto, ma non menzionato sullo stampato, addossando la relativa responsabilità in capo a quest'ultimo (Romano, Commentario, 624; Musco, 648). L'obbligo di controllo dell'editore e dello stampatorePer quel che concerne il contenuto dell'obbligo di controllo gravante sull'editore e sullo stampatore, la dottrina si è divisa in due orientamenti. Secondo una parte della dottrina (Romano, Commentario, 623), teoricamente la legge richiede «anche a tali soggetti l'adempimento di un obbligo di esercitare sul contenuto delle pubblicazioni il controllo idoneo ad impedire che con essa siano commessi illeciti», così come imposto dall'art. 57 al direttore o vicedirettore responsabile del periodico. Ed infatti — prosegue l'Autore — «va osservato che l'editore e lo stampatore non sono tenuti soltanto a controllare se l'autore è ignoto o non imputabile o, nel caso dello stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile. In altri termini, è vero che se risponde già l'autore, l'editore e lo stampatore non rispondono penalmente, ma non sembra invece vero che costoro siano liberati se abbiano per esempio senza colpa identificato erroneamente l'autore (per es. abilissimamente dissimulato), ma non abbiano minimamente controllato il contenuto della pubblicazione». Altra parte della dottrina (Musco, 648), per converso, rileva che si finirebbe per imporre all'editore e allo stampatore l'adempimento di un obbligo inesigibile, dal momento che tali soggetti sono sprovvisti di competenze specifiche, non richieste per l'esercizio di attività editoriali e, a maggior ragione, per il semplice titolare della licenza tipografica quale è lo stampatore. Pertanto, al fine di evitare di attribuire agli stessi una responsabilità di posizione contrastante con il principio costituzionale di responsabilità personale, il contenuto dell'obbligo posto a carico dell'editore e dello stampatore consiste nell'«accertamento di una identità (autore e rispettivamente editore) o della imputabilità», sanzionato penalmente solo se dipende da colpa, in ossequio al principio di colpevolezza. Alle perplessità di illegittimità costituzionale, la prima tesi replica, rilevando che la responsabilità dell'editore e dello stampatore, ponendosi in relazione ad un rischio connesso in senso lato con un'attività professionale, deve rimanere “soggettiva”, cioè la colpa deve necessariamente essere accertata in concreto, tenendo conto di ciò che nelle circostanze era possibile fare (Romano, Commentario, 624). BibliografiaMusco, Stampa (diritto penale), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990. |