Codice Penale art. 58 bis - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa (1).Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa (1). [I]. Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela [120-126; 336-340 c.p.p.], istanza [130; 341 c.p.p.], o richiesta [127-129, 313 4; 342 c.p.p.], anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. [II]. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso [123, 129, 130]. [III]. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento [313; 343, 344 c.p.p.] per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione. (1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 4 marzo 1958, n. 127. InquadramentoL'art. 58-bis contiene disposizioni in tema di procedibilità per i reati commessi con il mezzo della stampa. Il primo comma della norma in commento, introdotta dall'art. 3 della l. n. 127/1958, sancisce la necessità della querela (o istanza o richiesta) per la perseguibilità dei reati di cui agli artt. 57 (stampa periodica), 57-bis (stampa non periodica) e 58 (stampa clandestina), qualora sia necessaria la querela (o istanza o richiesta) per la perseguibilità del reato dell'autore della pubblicazione. Secondo la dottrina (Romano, Commentario, 628), tale comma conferma l'autonomia del reato del direttore (nel caso di stampa periodica) o dell'editore o stampatore (nel caso di stampa non periodica) rispetto a quello dell'autore. L'effetto estensivo della querela contro il direttoreIl secondo comma introduce un effetto estensivo e automatico della querela (o istanza o richiesta) presentata contro il direttore o vicedirettore (nel caso di stampa periodica) ovvero contro l'editore o stampatore (nel caso di stampa non periodica) anche nei confronti dell'autore della pubblicazione, ad ulteriore conferma dell'autonomia del reato commesso dai primi rispetto a quello realizzato dall'autore stesso (Romano, Commentario, 628). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che non si tratta di un'applicazione del principio dell'estensione della querela a tutti i concorrenti nel reato ex art. 123, perché se così fosse varrebbe anche l'inverso, cioè la querela presentata contro l'autore si estenderebbe di diritto al direttore, editore e stampatore (Romano, Commentario, 628). Ciò, invece, non si verifica, in quanto la querela proposta nei confronti dell'autore dell'articolo diffamatorio si estende al direttore responsabile del reato di omesso controllo sulla pubblicazione a norma dell'art. 57, purché la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere comunque la punizione anche di quest'ultimo (Cass. V, n. 45249/2001; Cass. V, n. 46226/2003). In senso conforme, si veda l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58 bis, che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale» (Cass. V, n. 4595/2000). Nondimeno, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo ex art. 57 pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore, in quanto il querelante può limitarsi ad esporre il fatto che ritiene lesivo nella sua materialità ed essenzialità, mentre compete al giudice attribuire allo stesso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Cass. V, n. 24381/2011; Cass. V, n. 19020/2009; Cass. V, n. 15643/2005). Diverso dalla fattispecie esaminata in cui vengono in rilievo gli artt. 57 ss. (“fuori dei casi di concorso”), è il caso di concorso del direttore o vicedirettore responsabile, ovvero dell'editore o stampatore, con l'autore della pubblicazione, nel quale invece troverà applicazione l'art. 123 e la querela (istanza o richiesta) presentata contro un concorrente si estenderà ex lege anche agli altri. La remissione della querelaNel silenzio della legge, la giurisprudenza consolidata, con argomentazione identica in entrambi i casi, ha escluso l'effetto estensivo della remissione della querela. Nel dettaglio, si sostiene che «la remissione della querela proposta nei confronti del direttore di un giornale per il reato di diffamazione a mezzo stampa non si estende in favore dell'autore dell'articolo incriminato», in quanto l'autonomia delle due fattispecie criminose, una delle quali è punito a titolo colposo, è ostativa all'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato (Cass. VI, n. 3291/1978; Cass. V, n. 38735/2014); a conclusioni analoghe è pervenuta anche nell'ipotesi di remissione della querela nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione a mezzo stampa, parimenti negandone gli effetti estensivi nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., giacché l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato (Cass. V, n. 40446/2009; Cass. V, n. 42918/2014, in motivazione). La dottrina (Romano, Commentario, 629), dal canto suo, ha espresso una posizione più articolata, distinguendo tra: a) la remissione nei confronti del direttore (o editore o stampatore), che si ritiene estenda ex lege i propri effetti all'autore solo se la querela si sia estesa a quest'ultimo ai sensi dell'art. 58-bis, comma 2, c.p., cosicché, al contrario, non si estende laddove siano state presentate distinte querele nei confronti dell'autore della pubblicazione e del direttore responsabile, b) la remissione nei confronti dell'autore, che deve intendersi efficace anche nei confronti del direttore, «poiché l'art. 58-bis, comma 2 (...) mostra di non volere come parte nel processo il direttore senza che sia parte anche l'autore» (così, anche Polvani, 286). Conformemente a quanto affermato in giurisprudenza (Cass. V, n. 42918/2014), il medesimo Autore precisa, poi, che quanto innanzi esposto vale “fuori dei casi di concorso”, per cui, allorquando vi sia concorso di persone, la remissione si estende sempre a tutti i concorrenti (art. 155, comma 2). L'autorizzazione a procedereIl comma 3 dell'art. 58-bis differenzia fra: a) autorizzazione a procedere prevista dalla legge per ragioni oggettive connesse al soggetto passivo del reato, o meglio al tipo di interesse leso dalla singola fattispecie criminosa (ad es. art. 290 c.p., oppure art. 278), la cui mancanza osta alla procedibilità nei confronti del reato di agevolazione commesso dal direttore, dall'editore o stampatore; b) autorizzazione a procedere per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione, vale a dire per ragioni soggettive attinenti al soggetti attivo (ad es. qualità di parlamentare o di giudice costituzionale), difettando la quale si può ugualmente procedere contro il direttore. BibliografiaPolvani, La diffamazione a mezzo stampa, Torino, 1996. |