Codice Penale art. 77 - Determinazione delle pene accessorie.

Geppino Rago

Determinazione delle pene accessorie.

[I]. Per determinare le pene accessorie [28-37] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

[II]. Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero [79].

Inquadramento

La norma in commento è strutturata su due commi.

Nel comma 1 è prevista una deroga al principio del cumulo delle pene, riguardante esclusivamente: a) le pene accessorie; b) “ogni altro effetto penale della condanna”.

Mentre è facile l'individuazione delle pene accessorie (art. 19), al contrario, è problematica l'individuazione degli effetti penali della condanna.

Sicuramente nella suddetta definizione rientrano l'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, la recidiva che ha un effetto per così dire moltiplicatore su molti istituti del codice penale (sulla sospensione condizionale della pena; sulla liberazione condizionale ex art. 177 comma 1; sulle sanzioni sostitutive ex art. 59 l. n. 689/1981; la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ex art. 541), la dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere.

Controverso è se in essi vi rientrino tutte quelle preclusioni di carattere amministrativo (rilascio e revoca di autorizzazioni; impedimento all'acquisto della cittadinanza; impossibilità di partecipare a concorsi pubblici ecc.) che scaturiscono dalla sentenza di condanna (Larizza, 208).

La deroga non riguarda, invece, le misure di sicurezza per le quali bisogna distinguere il concorso di pene della stessa specie dal concorso di pene di specie diversa, che devono essere considerate singolarmente, ex art. 76 (Romano, Commentario, 744).

La regola prevista nel comma 1 è, quindi, che il giudice deve applicare le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna avendo riguardo non alla pena complessiva derivante dal cumulo delle singole pene inflitte per ogni singolo reato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato.

In pratica, il giudice deve applicare le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna come se si trovasse di fronte a tante singole e separate condanne.

In applicazione della suddetta regola, la giurisprudenza, ha, quindi, ritenuto che nell'ipotesi di reato continuato:

- per determinare la durata della pena accessoria in caso di reato continuato, deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione: ex plurimis Cass. II, n. 23233/2022;  Cass. V. n. 28584/2018; Cass. I, n. 14375/2013. Si è, però, specificato, che, occorre distinguere fra continuazione fra reati eterogenei e reati omogenei: nella prima ipotesi, infatti, il riferimento è esplicito ed esclusivo al reato in concreto ritenuto più grave, restando al di fuori, pertanto, il quantitativo di pena aggiunta a titolo di continuazione per le ulteriori violazioni di specie diversa non comportanti pene accessorie; nella seconda ipotesi, invece, poiché l’identità dei reati unificati comporta necessariamente la pena accessoria per ciascuno di essi, la misura della stessa va commisurata all’intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l’aumento per la continuazione: Cass. VI, n. 6990/1986; Cass. III, n. 14954/2014; Cass. III, n. 29746/2014.

- «per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 77 , è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite"»: Cass. III, n. 36308/2019 (in una fattispecie in cui erano state applicate le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74  2000 per il reato di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs., riunito in continuazione con il più grave reato di usura); Cass. VI, n. 3633/2017. 

 - la interdizione perpetua dai pubblici uffici va applicata soltanto se la pena base (senza l'aumento) consiste nella condanna per un tempo non inferiore a cinque anni (Cass. II, n. 10685/1989) e che la violazione più grave è quella che risulta determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione: Cass. I, n. 7346/2013;

- la interdizione perpetua dai pubblici uffici va applicata soltanto se la pena base (senza l’aumento) consiste nella condanna per un tempo non inferiore a cinque anni (Cass. II, n. 10685/1989).

È stato precisato che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem (quindi illegale) dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, d'ufficio, nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Cass.II, n. 23233/2022; Cass. II, n. 7188/2019), e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Cass. S.U., n. 6240/2014; Cass. I, n. 20466/2015);

- nel caso di giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito: Cass.S.U., n. 8411/1998; Cass. V, n. 28584/2017;

- nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve tenersi conto della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quale risultante dalla concessione di eventuali circostanze attenuanti avuto altresì riguardo al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, nonché della diminuente per il rito speciale: Cass. VI, n. 22508/2011; Cass. Vi, n. 3633/2017.

Il comma 2 prevede, nuovamente, la regola generale del cumulo materiale, sempre che si tratti di pene accessorie della stessa specie derivanti da più condanne per reati diversi.

In applicazione della suddetta norma si è così stabilito che la condanna per più reati previsti dall'art. 317-bis, uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma 2, secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero: Cass. VI, n. 39784/2014.

Bibliografia

Larizza, Effetti penali della sentenza di condanna, in Dig. d. pen., IV, Torino, 1990.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario