Codice Penale art. 86 - Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato. [I]. Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere [46, 48, 54 3, 613], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità [111]. InquadramentoLa norma in esame è, da alcuni autori giudicata superflua perché lo stesso effetto pratico che essa produce potrebbe ottenersi in applicazione delle norme che disciplinano il concorso dei reati (Marini, § 26b; Romano, 20; Crespi, 785), insieme al successivo art. 87, l'art. 86 è espressione del seguente principio generale: l'esclusione della responsabilità penale per non imputabilità presuppone che tale stato sia reale in quanto, ove indotto da altri (al fine di far commettere all'incapace un reato) o dal medesimo soggetto agente (al fine di commettere il reato), del reato commesso ne risponderà, rispettivamente, il determinatore (art. 86) o lo stesso soggetto agente (art. 87). Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto di chiarire che, in questi casi, prevale l'aspetto sostanziale del fenomeno (il reato è voluto da persona capace) e non quello formale (il reato è commesso da persona incapace), sicché ne risponde chi ha voluto il reato, proprio per evitare che il soggetto che abbia intenzione di commettere un reato, possa trovare un facile modo di realizzarlo senza risponderne. I requisiti di applicazione della norma in commento sono i seguenti: a) lo stato d'incapacità dev'essere totale (se parziale, si applica l'art. 89 c.p. perché, sia pure limitatamente, l'agente era, nel momento della commissione del reato, pur sempre capace: Marini, § 27); b) l'incapace, nel momento in cui il terzo lo pone in tale stato, dev'essere completamente estraneo all'azione con la quale il determinatore lo mette in stato d'incapacità, perché, altrimenti — ove, cioè, avesse prestato il proprio consenso — si verterebbe in un caso di concorso e, quindi, l'incapace risponderebbe del reato commesso ex art. 87 o a titolo di dolo (ove fosse stato consapevole dell'intento criminoso del terzo) o a titolo di colpa (ove il suddetto intento criminoso fosse stato conoscibile sulla base dell'ordinaria diligenza) (Romano-Grasso, 21). Gli effetti del reato commesso da chi è stato messo da altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, sono i seguenti: a) del reato commesso dall'incapace, risponde il solo determinatore, salva, la corresponsabilità dell'incapace nei casi di dolo o colpa; b) la responsabilità del determinatore è a titolo di dolo (anche eventuale) o colpa (quando ha messo in stato d'incapacità il terzo, pur potendo prevedere che questi, in quelle condizioni, avrebbe potuto commettere un determinato reato) sia per il reato voluto, sia, ex art. 116 c.p., per quello eventualmente diverso commesso dal terzo (Mantovani, PG, 1979, 581 ss; Marini § 27; contra: Romano-Grasso, 23; Crespi, 786, per i quali, invece, postulando l'art. 116 un concorso fra persone imputabili, ne risponde secondo le regole dell'aberratio ictus o delicti, di cui agli artt. 82, 83). Quanto ai rapporti fra l'art. 86 e l'art. 613 si rinvia al commento di quest'ultima norma. BibliografiaCrespi, voce Imputabilità (diritto penale), in Enc. dir., XX, Milano, 1970; Marini, Imputabilità, in Dig. d. pen., VI, Torino, 1992. |