Codice Penale art. 107 - Condanna per vari reati con una sola sentenza.

Geppino Rago, aggiornato da Angelo Salerno

Condanna per vari reati con una sola sentenza.

[I]. Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza [533 2 c.p.p.].

Inquadramento

È controverso il significato da attribuire all'articolo in commento.

Secondo la tesi maggioritaria, la norma prende in esame e disciplina l'ipotesi in cui il giudice che deve dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato, può avvalersi, per la valutazione dei reati antecedentemente commessi dall'imputato (c.d. reati presupposti o fondanti), anche di quanto stabilito in una sola sentenza passata in giudicato con la quale i suddetti reati siano stati giudicati e decisi: il che, in pratica, significa che il giudice che deve decidere sulla abitualità o la professionalità nel reato di un imputato, può prendere in esame i reati per i quali il medesimo è già stato giudicato con una sola sentenza ex art. 71.Si è, infatti, rilevato che «il disposto della norma si riporta alla pericolosità sociale qualificata di cui al'abitualità e la professionalità sono espressione e che è evidentemente fondata sulla commissione dei reati presupposti (intervallata nel tempo, ovvero in assenza di contestualità) e sul loro accertamento definitivo, non invece sul momento in cui l'accertamento avviene (né sull'effettiva espiazione della pena inflitta)»: Romano-Grasso, 125; Mantovani, PG 2015, 687 precisa che il disposto dell'articolo in commento: «non significa che alla prima condanna per un numero elevato di reati il soggetto possa essere senz'altro dichiarato delinquente abituale o professionale, ma soltanto che occorre almeno una condanna (passata in giudicato) per più reati, precedente a quella con cui il soggetto viene dichiarato tale. Non però quando i più reati sono uniti dalla continuazione»; Pagliaro, PG, 670.

Secondo, invece, altra tesi, «non è necessario che vi sia una sentenza di condanna precedente all'ultimo reato richiesto nel senso che ai fini dell'abitualità nel reato è rilevante non solo l'ipotesi in cui vi sia già una sola sentenza di condanna per i reati precedenti all'ultimo reato richiesto (nonché naturalmente l'ipotesi in cui vi siano già distinte sentenze di condanna per i reati precedenti all'ultimo richiesto), ma anche l'ipotesi in cui per i reati precedenti all'ultimo reato richiesto si pronunzi condanna con la stessa sentenza con cui si pronuncia condanna appunto per l'ultimo reato»: Sesso, 117; Manzini, Trattato, III, 273 secondo il quale la declaratoria in questione può essere pronunciata anche se l'imputato «non sia mai stato precedentemente condannato, ma venga attualmente condannato con una sola sentenza per i detti delitti e per il nuovo».

A tale ultima tesi, si è tuttavia fondatamente obiettato che tale soluzione non è possibile «dal momento che, affinché si possa pervenire alla dichiarzione stessa, le più sentenze o l'unica sentenza per i reati precedenti devono essere già passate in giudicato» Romano-Grasso, Commentario, 126.

Bibliografia

Sesso, Abitualità nel reato, Enc. dir., I, Milano, 1958, 116.

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