Codice Penale art. 129 - Irrevocabilità ed estensione della richiesta.

Pierluigi Di Stefano

Irrevocabilità ed estensione della richiesta.

[I]. La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

[II]. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Inquadramento

L'art. 129 fissa la regola della irrevocabilità della richiesta e richiama gli artt. 122 e 123, in tema di querela, prevedendo quindi la estensione della richiesta anche laddove il reato sia commesso in danno di più persone nonché la riferibilità della richiesta a tutti i soggetti che hanno commesso il reato (indivisibilità della richiesta).

A parte la applicabilità delle disposizioni in tema di querela, si è chiarito che la regola di irrevocabilità della iniziativa dell'ente dimostra che vi è una sostanziale indisponibilità del potere di richiesta di punizione; in conseguenza si è ritenuto che l'atto con il quale il Ministro della giustizia comunichi alla Autorità Giudiziaria competente che non intende procedere contro un cittadino italiano per un reato commesso all'estero non può valere quale rinuncia ma, in quanto semplice atto amministrativo che manifesta la assenza di volontà di compiere la data attività, è sempre revocabile (Cass. I, n. 8593/1988).

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