Codice Penale art. 187 - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto .Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. [I]. L'obbligo alle restituzioni [185 1] e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna [186] è indivisibile [1316 c.c.]. [II]. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [2055, 2059 c.c.]. InquadramentoLa norma in commento sancisce la regola dell'indivisibilità delle obbligazioni restitutorie e della pubblicazione della sentenza di condanna come mezzo di riparazione del danno non patrimoniale derivante da reato, nonché la regola della solidarietà passiva dell'obbligazione del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di pluralità di condannati per lo stesso reato. Profili generaliL'art. 187, comma 1, stabilisce che le restituzioni e la pubblicazione della sentenza di condanna come mezzo riparatorio del danno non patrimoniale derivante da reato, sono indivisibili ex lege. La norma va letta congiuntamente all'art. 1317 c.c., il quale sancisce che alle obbligazioni indivisibili si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle obbligazioni solidali. Ciò significa che nel caso di pluralità di condannati per lo stesso reato, ciascuno di essi sarà tenuto all'adempimento dell'intera prestazione — con relativo possibile assoggettamento ad esecuzione forzata; e che ciascuno degli eventuali soggetti passivi del reato potrà chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione restitutoria nonché (ove si sia costituito parte civile) l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna (Romano-Grasso Padovani, Commentario, 374). L'art. 187, comma 2, prevede che ciascuno degli eventuali condannati per uno stesso reato è tenuto all'obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale per l'intero; di conseguenza, l'adempimento integrale dell'obbligazione risarcitoria da parte di uno dei condannati libera tutti gli altri, e colui che ha pagato ha diritto di regresso nei confronti degli altri per le rispettive quote. Il principio, oltre che ricavabile dalla disposizione in commento, è consacrato nell'art. 2055 c.c., ove si dispone che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, e colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Molto dibattuta è la nozione di fatto dannoso, se cioè esso presupponga un identico titolo di reato e dunque un concorso di persone ex art. 110, o invece si riferisca semplicemente allo stesso evento di danno, a cagionare il quale possono essere sufficienti anche autonomi e distinti fatti illeciti commessi da più persone. In altri termini, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 2055 c.c., recepito con riferimento anche al danno non patrimoniale dall'art. 187, comma 2, la solidarietà passiva opera solo nei confronti dei condannati per uno stesso reato. Secondo un'interpretazione più ampia, invece, la solidarietà passiva opererebbe già quando più azioni od omissioni tra loro non solo diverse, ma anche indipendenti, abbiano contribuito a cagionare lo stesso evento di danno, e si cita l'esempio degli inadempimenti di progettista ed appaltatore nella realizzazione di un'opera (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 375). La giurisprudenza appare divisa: dopo avere per lungo tempo sostenuto che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi (Cass., II, n. 8330/2013), recentemente sembra avere mutato orientamento, affermando che la previsione di cui all'art. 187, comma 2, nel disporre che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, sicché il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cass., V, n. 32352/2014). Più precisamente, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (Cass. VI, n. 8666/2019). Autorevole dottrina sostiene che, pur essendo l'interpretazione estensiva non del tutto aderente al dato letterale dell'art. 2055 c.c., che parla di fatto dannoso imputabile a più persone, è tuttavia quella più in linea con l'evoluzione in senso solidaristico del concetto di responsabilità civile degli ultimi tempi, ed è quella certamente preferibile, in quanto vuole tutelare innanzitutto le legittime istanze della persona danneggiata dall'illecito (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 375). BibliografiaAmodio, Risarcimento del danno da reato e responsabilità solidale, in Giur. it. 1979, I, 896; Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1985. |